Con l’art. 159, Decreto Legge 19 Maggio 2020, n. 34, il Governo amplia le categorie di contribuenti che possono richiedere di effettuare le operazioni di conguaglio direttamente all’Agenzia delle Entrate. Vista la recente crisi economica e le possibili difficoltà nell'effettuare, anche per incapienza, le operazioni di conguaglio, l'esecutivo ha esteso ai soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente ed assimilati la facoltà di spuntare nel Modello 730/2020, la modalità “senza sostituto”, anche nei casi in cui sussiste la presenza di un sostituto d’imposta tenuto all'effettuazione del conguaglio.
Il modello 730 senza sostituto precompilato va presentato direttamente all'Agenzia delle entrate ovvero a un Caf o a un professionista abilitato. Il modello 730 senza sostituto ordinario va presentato a un Caf o a un professionista abilitato.
L’utilizzo del modello 730 senza sostituto d’imposta è solitamente riservato ai contribuenti che:
L’eventuale rimborso che risulterebbe al termine delle operazioni di controllo verrà erogato dall’Agenzia delle entrate entro il sesto mese successivo al termine per la trasmissione della dichiarazione o dalla data di trasmissione nei casi in cui questa sia posteriore al termine del 30 settembre 2020.
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