L’articolo 1, comma 82, della legge n. 311/2004, prevede che gli enti e le società che fruiscono di finanziamenti a carico di bilanci pubblici nazionali o comunitari debbano dotarsi, entro il 31 ottobre 2005, di specifici modelli organizzativi, per prevenire il rischio di compimento di illeciti nel loro interesse o vantaggio, nel rispetto dei principi disposti dal decreto legislativo n. 231/2001.
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