Modelli Iva 2016, con split payment e reverse charge

Pubblicato il 17 dicembre 2015

Sono disponibili online, dal 17 dicembre 2015, sul sito web dell'Agenzia delle Entrate le bozze dei modelli Iva 2016 annuale e Iva base 2016 (con le relative istruzioni), oltre al modello Iva 74-bis (fallimento o liquidazione coatta amministrativa) e le istruzioni per la compilazione del modello Comunicazione dati Iva.

I modelli recepiscono le novità legislative che hanno riguardato la disciplina dell'Imposta del valore aggiunto. Nello specifico, i modelli si adeguano alle nuove ipotesi di reverse charge, alle operazioni di split payment e alle dichiarazioni d’intento ricevute dagli esportatori abituali che intendono acquistare o importare senza applicazione dell’Iva.

Reverse charge esteso al settore edile ed energetico

Dal 1° gennaio 2015, le transazioni relative al settore edile ed energetico vedono l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile, con assolvimento dell'imposta da parte dell'acquirente e non del cedente/prestatore. Inoltre, anche nelle cessioni di beni e nelle prestazioni di servizi riguardanti i lavori di pulizia, demolizione, installazione impianti e completamento di edifici, chi esegue i lavori emetterà fattura senza applicazione dell'Iva e chi la riceverà, effettuerà le necessarie integrazioni e registrerà il documento, sia nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi sia nel registro degli acquisti.

Tali nuove ipotesi di reverse charge trovano posto nel quadro VJ del modello Iva 2016 e Iva base 2016. Nello specifico, sono stati introdotti due nuovi righi, rispettivamente VJ17 e VJ18, anche nei quadri necessari al calcolo dell’Iva detraibile e destinati ad accogliere la relativa Iva a credito.

Split payment

Sempre nel quadro VJ dei modelli dichiarativi 2016 sono stati inseriti nuovi righi specifici nei quali i contribuenti dovranno indicare le operazioni effettuate nei confronti delle P.a., tenute a versare direttamente all’Erario l’imposta addebitata dai loro fornitori (articolo17-ter, Dpr 633/1972). Si ricorda che con il regime dello split payment, l'Iva va versata all'Erario dalle Pa e in questi casi, la fattura va emessa normalmente con l'Iva e va riportata la dicitura «scissione dei pagamenti, ai sensi dell'articolo 17-ter, dpr 633/1972».

Iva/2016 con i dati delle Lettere d'intento ricevute

In base a quanto previsto nell'articolo 20 del Dlgs 175/2014 (Semplificazioni fiscali), il modello Iva inerente all'anno 2015 dovrà contenere – per la prima volta - anche i dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute.

In base alla disposizione normativa citata, infatti, dal 1° gennaio 2015 gli esportatori abituali che intendono acquistare o importare senza applicazione dell’Iva devono trasmettere telematicamente all’Agenzia la dichiarazione d’intento.

Il modello Iva annuale 2016 e Iva base 2016 recepiscono questa novità: è ora inserito l'apposito quadro VI riservato ai contribuenti che hanno effettuato operazioni non imponibili nei confronti di chi esporta abitualmente.

Il quadro VI dovrà essere compilato non dal soggetto che ha inviato telematicamente la lettera d'intento alle Entrate, ma da colui che l'ha ricevuta.

Nello specifico, nei righi da VI1 a VI6 andranno indicati il numero di partita Iva del cessionario/committente esportatore abituale (campo 1) e il numero di protocollo attribuito dall'Agenzia alla dichiarazione di intento trasmessa in via telematica (campo 2). Solo per l'anno 2015, in assenza di quest'ultimo dato, si potrà compilare il campo 3, indicando il numero progressivo assegnato alla dichiarazione d'intento dall'esportatore abituale.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Masaf: aiuti alle imprese di pesca per il fermo obbligatorio 2023

04/04/2025

Bonus nido 2025: ricevuta di pagamento in luogo della fattura, quando?

04/04/2025

Incentivi contributivi a tempo e in scadenza: 3 su 10 sono operativi

04/04/2025

ISEE 2025 e nuovo modello DSU, le istruzioni Inps

03/04/2025

Cessione di terreno da privato: soggettività IVA se l'attività è economica

03/04/2025

Corte UE: ok a praticantato forense presso avvocato stabilito in altro Paese UE

03/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy