Sono disponibili online, dal 17 dicembre 2015, sul sito web dell'Agenzia delle Entrate le bozze dei modelli Iva 2016 annuale e Iva base 2016 (con le relative istruzioni), oltre al modello Iva 74-bis (fallimento o liquidazione coatta amministrativa) e le istruzioni per la compilazione del modello Comunicazione dati Iva.
I modelli recepiscono le novità legislative che hanno riguardato la disciplina dell'Imposta del valore aggiunto. Nello specifico, i modelli si adeguano alle nuove ipotesi di reverse charge, alle operazioni di split payment e alle dichiarazioni d’intento ricevute dagli esportatori abituali che intendono acquistare o importare senza applicazione dell’Iva.
Dal 1° gennaio 2015, le transazioni relative al settore edile ed energetico vedono l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile, con assolvimento dell'imposta da parte dell'acquirente e non del cedente/prestatore. Inoltre, anche nelle cessioni di beni e nelle prestazioni di servizi riguardanti i lavori di pulizia, demolizione, installazione impianti e completamento di edifici, chi esegue i lavori emetterà fattura senza applicazione dell'Iva e chi la riceverà, effettuerà le necessarie integrazioni e registrerà il documento, sia nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi sia nel registro degli acquisti.
Tali nuove ipotesi di reverse charge trovano posto nel quadro VJ del modello Iva 2016 e Iva base 2016. Nello specifico, sono stati introdotti due nuovi righi, rispettivamente VJ17 e VJ18, anche nei quadri necessari al calcolo dell’Iva detraibile e destinati ad accogliere la relativa Iva a credito.
Sempre nel quadro VJ dei modelli dichiarativi 2016 sono stati inseriti nuovi righi specifici nei quali i contribuenti dovranno indicare le operazioni effettuate nei confronti delle P.a., tenute a versare direttamente all’Erario l’imposta addebitata dai loro fornitori (articolo17-ter, Dpr 633/1972). Si ricorda che con il regime dello split payment, l'Iva va versata all'Erario dalle Pa e in questi casi, la fattura va emessa normalmente con l'Iva e va riportata la dicitura «scissione dei pagamenti, ai sensi dell'articolo 17-ter, dpr 633/1972».
In base a quanto previsto nell'articolo 20 del Dlgs 175/2014 (Semplificazioni fiscali), il modello Iva inerente all'anno 2015 dovrà contenere – per la prima volta - anche i dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute.
In base alla disposizione normativa citata, infatti, dal 1° gennaio 2015 gli esportatori abituali che intendono acquistare o importare senza applicazione dell’Iva devono trasmettere telematicamente all’Agenzia la dichiarazione d’intento.
Il modello Iva annuale 2016 e Iva base 2016 recepiscono questa novità: è ora inserito l'apposito quadro VI riservato ai contribuenti che hanno effettuato operazioni non imponibili nei confronti di chi esporta abitualmente.
Il quadro VI dovrà essere compilato non dal soggetto che ha inviato telematicamente la lettera d'intento alle Entrate, ma da colui che l'ha ricevuta.
Nello specifico, nei righi da VI1 a VI6 andranno indicati il numero di partita Iva del cessionario/committente esportatore abituale (campo 1) e il numero di protocollo attribuito dall'Agenzia alla dichiarazione di intento trasmessa in via telematica (campo 2). Solo per l'anno 2015, in assenza di quest'ultimo dato, si potrà compilare il campo 3, indicando il numero progressivo assegnato alla dichiarazione d'intento dall'esportatore abituale.
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