Operativa la Brexit, dal 1° gennaio 2021, le cessioni, gli acquisti intracomunitari e le importazioni di beni tra Italia e Regno Unito non sono più considerate comunitarie ma importazioni od esportazioni.
Diverso il discorso, invece, per quanto riguarda l’Irlanda del Nord, paese che resta soggetto alla normativa Ue per le cessioni di beni.
Pertanto, le operazioni riguardanti beni spediti o trasportati:
A livello comunitario, si è stabilito che i soggetti passivi che effettuano nell’Irlanda del Nord cessioni di beni o acquisti intracomunitari di beni dovranno essere identificati, ai fini Iva, con il codice “XI”.
L’Agenzia delle Dogane, con determinazione direttoriale n. 46832/RU del 15 febbraio 2021, adottata d'intesa con l’Agenzia delle entrate e l'Istat, ha recepito quanto fissato ed ha modificato all’allegato XI della determinazione prot. n. 13799/RU dell’8 febbraio 2018, relativa alle istruzioni per l’uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi resi e ricevuti, la Tabella A.
La variazione ha riguardato il numero di identificazione IVA dei soggetti stabiliti nell’Irlanda del Nord che è “XI”. Si precisa che il codice può essere utilizzato per individuare i soggetti VIES per le cessioni e acquisto di beni con periodi di riferimento decorrenti dal 2021 (sono escluse dalla rilevazione Intrastat le operazioni di servizi prestati a/ricevuti da soggetti residenti in Irlanda del Nord).
La nuova tabella contiene ancora il codice paese “GB”, che può essere utilizzato per individuare i soggetti VIES per le transazioni commerciali con periodi di riferimento antecedenti il 2021.
Tutto ciò è applicabile agli elenchi riepilogativi aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2021, da inviare entro il 25 febbraio 2021.
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