Il direttore dell’Agenzia delle Dogane, di concerto con il Direttore delle Entrate e d’intesa con l’ISTAT, ha pubblicato le modifiche alle istruzioni per l’uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi resi e ricevuti.
L’Allegato di cui alla nuova determina n. 13799/RU dell’8 febbraio 2018, dunque, sostituisce le precedenti istruzioni accluse alla determinazione del 19 febbraio 2015, protocollo n. 18978/RU.
Le nuove disposizioni si applicano agli elenchi riepilogativi aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2018. Pertanto, i nuovi modelli rinnovati troveranno la prima applicazione a partire dal 26 febbraio 2018, con riferimento alle operazioni del mese di gennaio 2018 (per i mensili).
Le novità che sono state illustrate dalle ultime istruzioni per la compilazione degli elenchi riepilogativi Intrastat riguardano le semplificazioni introdotte con il provvedimento n. 194409 del 25 settembre 2017 dell’Agenzia delle Entrate di concerto con l’Agenzia delle Dogane e d’intesa con l’ISTAT, che dava attuazione alle disposizioni del nuovo articolo 50, comma 6, del Dl n. 331/1993.
In particolare, si tiene conto della principale novità che è entrata in vigore dal 2018, ossia l’abolizione dell’obbligo di presentazione dei modelli INTRA trimestrali relativi agli acquisti e, di conseguenza, la valenza esclusivamente statistica di quelli mensili.
Altra specificazione resa dalla nuova determina riguarda, invece, la possibilità per i soggetti di presentare i modelli in questione anche se i loro acquisti non superano le soglie previste dalla legge (ammontare trimestrale pari o superiore a 200.000 euro per i soggetti passivi che effettuano acquisti intracomunitari di beni; ammontare trimestrale degli acquisti, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 100.000 euro per i soggetti committenti di prestazioni di servizi di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72).
Il citato provvedimento agenziale precisava che gli altri soggetti, i cui acquisti non superano le soglie sopra descritte, non sono tenuti ad alcun obbligo di comunicazione, visto che i dati riepilogativi degli acquisti intracomunitari di beni sono acquisiti, ai soli fini statistici, dalle Entrate e resi disponibili all’Agenzia delle Dogane, all’Istat e alla Banca d’Italia.
Ora, la stessa Agenzia delle Dogane specifica, nella sezione dedicata alla compilazione del modello INTRA-2 bis, che, a partire dagli acquisti di beni effettuati dal 1° gennaio 2018, per i soggetti diversi da quelli tenuti obbligatoriamente alla presentazione dei modelli a fini statistici la compilazione della sezione “è da ritenersi facoltativa”.
Ciò vuol dire che anche ai soggetti non obbligati viene riconosciuta, comunque, la possibilità di presentazione del modello INTRA.
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