Pubblicate online le prime bozze dei modelli 730/2020, 770/2020 e CU/2020, con le relative istruzioni.
Accedendo sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate nella sezione “Modelli”, e nello specifico “Modelli in bozza”, è possibile trovare, dal giorno 20 dicembre, le versioni provvisorie dei tre modelli dichiarativi per il prossimo anno. Si tratta delle dichiarazioni fiscali da presentare nel 2020, che recepiscono le principali novità fiscali degli ultimi mesi.
Tra le principali novità da segnalare circa il modello di dichiarazione 730/2020, vi è sicuramente quella che prevede l’estensione dell’utilizzo del 730 agli eredi delle persone decedute nel 2019 o entro il 23 luglio 2020. In poche parole, gli eredi potranno servirsi del 730 del loro familiare deceduto solo nel caso in cui il de cuius possedeva i requisiti per utilizzare tale modello semplificato.
Per quanto riguarda il limite di reddito complessivo per essere considerati figli fiscalmente a carico, si deve ricordare che dal 2019 tale limite è stato elevato a 4mila euro, pertanto vengono aggiornate le istruzioni del modello. Nel caso in cui, invece, i figli di età non superiore a 24 anni, abbiano conseguito un reddito uguale o superiore a questo importo, gli stessi non potranno essere considerati fiscalmente a carico. Per gli altri familiari, per i quali si vorrà beneficiare delle detrazioni connesse ai carichi di famiglia, resta invariato il limite di 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.
Nel modello 730 dal prossimo anno dovrà essere inserita anche la cedolare secca. Pertanto, nel quadro B viene riservato il posto per indicare tutte le unità immobiliari della categoria catastale C/1, che secondo quanto ricordato nelle istruzioni devono avere una superficie non superiore a 600 mq al netto delle pertinenze. Tale regime non è, però, applicabile ai contratti stipulati nel 2019 se alla data del 15 ottobre 2018 risulti in corso un contratto non scaduto tra gli stessi soggetti e per lo stesso immobile; mentre se il contratto fosse giunto nel 2019 alla sua naturale scadenza sarebbe possibile stipulare il nuovo contratto optando per il regime agevolato della cedolare secca.
Tra le altre detrazioni da inserire nel modello 730/2020, vi è da ricordare che dal 1° gennaio 2019 si applica un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali sui compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado. Questo nuovo regime di tassazione delle lezioni private prevede la possibilità di applicare un'imposta sostitutiva al 15%. Per il 2019 l’importo massimo annuo delle spese per cui si può fruire della detrazione è pari a 800 euro e la parte del modello interessato è il codice 12 nella colonna 1 dei Righi da E8 a E10.
Devono presentare tale modello in via telematica, entro il 31 ottobre 2020, i soggetti che nel 2019 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte sui redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi ad enti pubblici e privati, riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi, vincite e altri proventi finanziari, nonché coloro che hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte.
Il modello 770/2020 vede l’introduzione nel quadro SK di una nuova casella (punto 48), che deve essere barrata nel caso in cui il sostituto di imposta abbia erogato, in relazione allo stesso emittente e allo stesso percipiente, due o più dividendi assoggettati a differenti modalità di tassazione.
Nella terza sezione del quadro ST, invece, è stato introdotto un nuovo rigo con i “Dati relativi all’intermediario non residente”, che deve essere compilato se l’intermediario non residente ha nominato un rappresentante fiscale in Italia che effettua attività in veste di sostituto di imposta.
Nel modello relativo alla Certificazione Unica del prossimo anno è stata inserita una nuova sezione per i redditi prodotti dalle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d’Italia.
Sono, inoltre, stati previsti due nuovi codici dedicati ai sostituti d’imposta che vengono incaricati dai lavoratori dipendenti, subordinati o assimilati, di effettuare per loro conto i versamenti delle ritenute e delle trattenute, che erano stati sospesi a causa degli eventi calamitosi verificatisi nel centro Italia e che ora riprendono in virtù di quanto stabilito dal Dl n. 111/2019.
Sono stati inseriti degli appositi spazi anche per i premi di risultato relativi ad anni precedenti. La sezione, infatti, si arricchisce di un nuovo punto 581, in cui deve essere indicato l’importo del premio che il lavoratore ha scelto di convertire quale onere aziendale per la “pace contributiva” secondo quanto previsto in via sperimentale per il triennio 2019-2021 dal Dl n. 4/2019 (commi 1-4 dell’articolo 20).
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