Con la circolare 19 settembre 2022, n. 102, l’Istituto previdenziale ha fornito le istruzioni operative per l'applicazione dell’esonero contributivo della durata di un anno a favore delle lavoratrici-madri fruitrici del congedo obbligatorio di maternità. La misura, prevista dall’art. 1, comma 137, della legge di Bilancio 2022, si sostanzia in un esonero pari al 50% dei contributi a carico delle lavoratrici-madri del settore privato da utilizzare al rientro nel posto di lavoro successivo alla fruizione del congedo di maternità.
Il nuovo esonero introdotto in via sperimentale per il solo anno 2022, applicabile esclusivamente con riferimento alla quota di contribuzione a carico della lavoratrice madre, non rientra nella nozione di aiuto di Stato e, dunque, non è sussumibile tra le misure disciplinate dall’art. 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Come anticipato in premessa possono accedere al beneficio in trattazione tutte le lavoratrici madri, dipendenti del settore privato, anche non imprenditori ed ivi comprese quelle appartenenti al settore agricolo, che rientrino nel posto di lavoro dopo aver fruito del congedo obbligatorio di maternità, indipendentemente dalla tipologia contrattuale di assunzione.
Pertanto, l’esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro dipendente del settore privato, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, ivi comprese le ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, apprendistato (di qualsiasi livello), i rapporti di lavoro intermittenti o nell’ambito domestico.
La misura, che esclude espressamente le lavoratrici dipendenti delle Pubblica Amministrazione (art. 1, comma 2, D. lgs. n. 165/2001), è, altresì, applicabile ai rapporti di lavoro instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142, ed ai rapporti in somministrazione.
ATTENZIONE: L’esonero contributivo in argomento è destinato esclusivamente alle lavoratrici-madri dipendenti del settore privato. In tal senso, la platea dei datori di lavoro può essere agevolmente individuata facendo riferimento al paragrafo 2) della circolare INPS 22 febbraio 2021, n. 32, avente ad oggetto l’esonero contributivo previsto dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, per l’assunzione di donne svantaggiate. |
Oltre allo status di lavoratrice-madre del settore privato, il predetto comma 137 prevede che, ai fini del legittimo riconoscimento dell’agevolazione, la lavoratrice abbia fruito del congedo obbligatorio di maternità disciplinato dall’art. 16, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. L’esonero sarà applicabile per i dodici mesi successivi al rientro nel posto di lavoro della lavoratrice.
Valutata la ratio della norma, l’Istituto previdenziale ha chiarito che la fruizione dell’esonero è strettamente connessa con il rientro della lavoratrice nel posto di lavoro, sicché laddove quest’ultima fruisca di un ulteriore periodo di astensione facoltativa al termine del periodo di congedo obbligatorio, la misura potrà trovare applicazione dalla data di rientro effettivo in servizio.
Parimenti, l’esonero spetterà anche al rientro della lavoratrice dal periodo di interdizione post partum previsto dall’art. 17 del citato Testo unico sulla maternità.
NOTA BENE: Trattandosi di una misura sperimentale valida solo per l’anno 2022, il rientro della lavoratrice rispetto al periodo di congedo richiesto dovrà avvenire necessariamente entro il 31 dicembre 2022. |
Giacché l’Istituto previdenziale non abbia fornito ulteriori dettaglio e/o chiarimenti, chi scrive ritiene che la postergazione della fruizione dell’esonero rispetto alla conclusione del periodo di maternità obbligatorio sia possibile solo laddove vi sia un ulteriore evento sospensivo del rapporto di lavoro – consecutivo – indennizzato da parte dell’Istituto previdenziale. A mero titolo esemplificativo, si ritiene che laddove al termine del congedo obbligatorio di maternità, la lavoratrice intenda fruire di un periodo di ferie, l’esonero potrà trovare immediata applicazione.
L’esonero è pari al 50% dei contributi previdenziali a carico della lavoratrice ed è riconosciuto per una durata massima di dodici mensilità che decorrono dal mese di competenza in cui si è verificato il rientro della lavoratrice nel posto di lavoro, al termine del congedo obbligatorio o parentale di maternità.
Come anticipato, atteso che la misura è da applicarsi sulla quota di contributi a carico della lavoratrice, l’esonero – oltre a non costituire aiuto di Stato – non assume natura di incentivo all’assunzione, con conseguente esclusione di applicazione dei principi generali in materia di incentivi di cui all’art. 31, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e non è subordinato al possesso del documento unico di regolarità contributiva, ai sensi dell’art. 1, comma 1175, legge 27 dicembre 2006, n. 296, in quanto non costituisce un beneficio in capo al datore di lavoro.
L’agevolazione in trattazione è cumulabile con gli altri esoneri previsti dalla legislazione vigente applicabili sia in capo al datore di lavoro che al lavoratore. In tal senso, la misura trova cumulo con l’esonero di 0,8 punti percentuali sulle quote di contribuzione a carico dei lavoratori dipendenti previsto dall’art. 1, comma 121, della medesima legge di Bilancio.
Facendo riferimento all’asse temporale di applicazione dei due predetti esoneri, ancorché previsti dalla stessa norma di legge, l’Istituto previdenziale ha chiarito che qualora vi siano i presupposti per l’applicazione di entrambe le misure, dovrà essere applicato l’esonero del 50% previsto per le lavoratrici madri e, solo sulla contribuzione residua, l’ulteriore riduzione di 0,8 punti percentuali.
Le predette modalità di cumulo devono, parimenti, intendersi applicabili anche con riferimento all’innalzamento della quota di esonero sui contributi a carico dei lavoratori dipendenti pari a 1,2 punti percentuali (2,00% complessivo) prevista dal c.d. Decreto Aiuti-bis per i periodi di competenza da luglio a dicembre 2022.
La richiesta di applicazione dell’esonero in trattazione dovrà essere predisposta dai datori di lavoro, per conto della lavoratrice interessata, attraverso la funzionalità “Contatti” del “Cassetto previdenziale” alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi”, selezionando il campo “Esonero art.1 c. 137 L.234/2021” e richiedendo l’attribuzione del codice di autorizzazione “0U” che assume il significato di “Esonero contributivo articolo unico, comma 137, legge n. 234/2021”.
La richiesta del codice di autorizzazione dovrà essere effettuata prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l’esonero.
Per i datori di lavoro domestico le istruzioni operative verranno fornite con successivo messaggio.
Quanto al flusso di denuncia contributiva, i datori di lavoro autorizzati dovranno esporre, a partire dal mese di competenza ottobre 2022, le lavoratrici per i quali spetta l’esonero valorizzando l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> sulla sezione <DenunciaIndividuale>.
Nell’elemento <Contributo> dovrà essere indicata la contribuzione dovuta calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.
Il beneficio dovrà essere esposto all’interno della denuncia individuale, <DatiRetributivi>, compilando al campo <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:
I dati sopra esposti nell’Uniemens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:
Al riguardo si evidenzia che i mesi pregressi (da gennaio 2022 sino al mese precedente l’esposizione del corrente) potranno essere esposti nei flussi di competenza di ottobre, novembre e dicembre 2022, ripetendo la sezione <InfoAggcausaliContrib> per tutti i mesi di arretrato.
QUADRO NORMATIVO |
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".