Scadenza prossima per le aziende che hanno investito in sicurezza. Entro il 28 febbraio 2019, infatti, scade il termine per la presentazione delle istanze di riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione. A tal fine, le aziende, ovvero gli intermediari delegati, dovranno compilare e inviare telematicamente all’INAIL il mod. OT24/2019. La domanda di riduzione del tasso è riferita agli interventi migliorativi adottati nell'anno 2018.
La scadenza è stata ricordata dall’INAIL, con una comunicazione del 6 febbraio 2019. La riduzione, riconosciuta dall'INAIL, opera solo per l'anno nel quale è stata presentata la domanda ed è applicata dall'azienda stessa, in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.
Per il periodo successivo al primo biennio, le aziende possono ottenere l’oscillazione del tasso per prevenzione. L'INAIL premia con uno "sconto" denominato "oscillazione per prevenzione", le aziende, operative da almeno un biennio, che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.).
L’agevolazione può essere chiesta dalle aziende, operative da almeno un biennio, che hanno realizzato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).
L'"oscillazione per prevenzione" riduce il tasso di premio applicabile all'azienda, determinando un risparmio sul premio dovuto all'INAIL. In base al Decreto Ministeriale 3 marzo 2015, la riduzione di tasso è riconosciuta in misura fissa, in relazione al numero dei lavoratori-anno del periodo, come segue:
Per poter presentare la domanda, le aziende devono:
Da notare che la regolarità in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro deve essere rispettata con riferimento alla situazione presente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente quello cui si riferisce la domanda.
La domanda deve essere inoltrata esclusivamente in modalità telematica, attraverso i “Servizi online” del portale INAIL, entro il 28 febbraio 2019. Non oltre 120 giorni dall’invio della domanda, l'INAIL comunica all'azienda il provvedimento adottato adeguatamente motivato.
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