Con una FAQ pubblicata di recente, nella sezione del sito dell’Agenzia delle Entrate relativa al modello di dichiarazione 770, viene chiarito il corretto trattamento fiscale da applicare ai dividendi corrisposti da società italiane ai fondi comuni d’investimento istituiti negli stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo.
Richieste erano state avanzate circa la corretta compilazione del mod. 770, alla luce delle modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2021, all’articolo 27, comma 3, del Dpr n. 600/1973.
La Legge di bilancio 2021 ha modificato l’articolo 27, comma 3, del Dpr n. 633/1972, estendendo l'esenzione fiscale già prevista per gli utili da partecipazione percepiti da OICR residenti in Italia, anche ai dividendi corrisposti dalle società italiane a OICR conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e a OICR, non conformi alla citata direttiva 2009/65/CE, il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale è istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, istituiti negli Stati UE e negli Stati SEE, che consentono un adeguato scambio di informazioni.
Questa nuova esenzione, secondo quanto previsto dal successivo comma 632, si applica agli utili percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Una precisazione al riguardo è, poi, giunta con la risposta 327 del 2021, che ha confermato che l’esenzione opera anche nei confronti degli OICR che, nello Stato in cui sono istituiti, non sono soggetti passivi d’imposta.
Tale disposizione è stata introdotta al fine di superare il trattamento fiscale discriminatorio dei dividendi percepiti dai suddetti fondi d’investimento comunitario rispetto a quello dei dividendi percepiti dai fondi nazionali.
Si ricorda che nel Modello 770 le istruzioni al quadro SK richiedono che in esso siano in ogni caso indicati gli utili corrisposti a non residenti assoggettati a ritenuta d’imposta del 26%, o nelle misure ridotte previsti dall’articolo 27, comma 3-ter, dalle convenzioni contro le doppie imposizioni o esenti per effetto dell’articolo 27-bis del Dpr 600/73 (cosiddetta “madri e figlie”).
Nulla, invece, viene specificato rispetto alla nuova fattispecie di esenzione prevista per gli utili corrisposti a fondi Ue o SEE.
Per tali ragioni, nella FAQ del 6 aprile vengono chieste delucidazioni in merito alla corretta compilazione dell’elenco dei percipienti del quadro SK del Modello 770/2022 e degli obblighi certificativi CUPE da parte degli intermediari.
Specifica l’Agenzia delle Entrate che: “per i dividendi corrisposti dal 1° gennaio 2021 dalle società italiane a OICR istituiti negli Stati UE e negli Stati SEE, che consentono un adeguato scambio di informazioni, non occorre rilasciare la CUPE/2022. I dati relativi agli utili corrisposti nei confronti di tali soggetti dovranno essere indicati nel solo quadro SI del modello 770/2022; i sostituti d’imposta e gli intermediari tenuti alla presentazione del modello 770/2022 non dovranno indicare detti utili nel quadro SK”.
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