La domanda volta all’annullamento dei provvedimenti di assegnazione degli ambiti territoriali e della sede, emessi in applicazione del CCNL concernente la mobilità del personale docente ed Ata è soggetta alla giurisdizione del giudice ordinario.
Lo hanno precisato le Sezioni Unite civili di Cassazione con sentenza n. 8821 depositata il 10 aprile 2018, rigettando il regolamento preventivo di giurisdizione con cui i ricorrenti avevano chiesto accertarsi, in merito ad una domanda di annullamento dei provvedimenti indicati, la giurisdizione amministrativa.
In particolare, la Suprema corte ha affermato la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario nella fattispecie esaminata, in quanto “trattasi della fase esecutiva del rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A. e, precisamente, l'ordinanza impugnata riguarda le modalità attuative della L. n. 107/2015 e del CCNL Integrativo concernente la mobilità del personale docente e ATA per l'anno scolastico 2016/2017”.
Il provvedimento impugnato – viene concluso - è atto di mera gestione della mobilità del personale scolastico in relazione a rapporti di lavoro già in essere e non costituisce atto di macro organizzazione.
Inoltre, la natura privata del procedimento di mobilità non consente di configurare in astratto interessi legittimi, situazioni giuridiche soggettive concepibili soltanto in correlazione con l'attività autoritativa dell'amministrazione.
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