Mobbing, il rapporto para-familiare non dipende dal numero dei dipendenti
Pubblicato il 23 dicembre 2014
Con
sentenza n. 53416 del 22 dicembre 2014, la Cassazione ha annullato una pronuncia di merito con cui era stato escluso che sussistessero i presupposti per ravvisare, in capo al presidente del Cda e all'amministratore delegato di una Srl, un'ipotesi di cosiddetto “
mobbing” sussumibile nella fattispecie prevista dall'articolo 572 del Codice penale (
Maltrattamenti contro familiari e conviventi).
Nella decisione impugnata era stato rilevato il
difetto del presupposto della “para-familiarità” nel rapporto di lavoro, atteso che si trattava di un
'azienda con venticinque dipendenti, che il
rapporto di lavoro si era sviluppato per un ampio lasso temporale, che
mancava il requisito della personalizzazione dell'atteggiamento discriminatorio.
Argomentazioni, queste, non ritenute sufficienti dalla Suprema Corte per fondare una congrua e ragionevole giustificazione del giudizio assolutorio.
In particolare, secondo i giudici di legittimità la
sussistenza o insussistenza di un rapporto di natura para-familiare non poteva essere desunta dal dato meramente quantitativo, costituito dal numero dei dipendenti, dovendosi, piuttosto, fondare – ha evidenziato la Corte – sull'
aspetto qualitativo e sulla
natura dei rapporti tra datore e lavoratore.