Richiamati, dalla Corte di cassazione, i presupposti per la configurabilità del mobbing lavorativo ai fini dell’ottenimento della tutela risarcitoria.
Perché possa parlarsi di mobbing devono ricorrere:
L’elemento che qualifica il comportamento come mobbing, ciò posto, non va ricercato nella legittimità o illegittimità dei singoli atti ma nell'intento persecutorio che li unifica.
Intento che deve essere provato da chi assume di avere subito la condotta vessatoria, e che spetta al giudice del merito accertare o escludere, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto.
Lo ha ricordato la Suprema corte nel testo dell’ordinanza n. 38123 del 2 dicembre 2021, pronunciata a conferma della decisione con cui, nel merito, parte datoriale era stata condannata a risarcire, in favore di una dipendente, il danno non patrimoniale da mobbing.
La lavoratrice, nel dettaglio, aveva convenuto in giudizio l’ente di cui era dipendente, ai fini dell'accertamento del mobbing asseritamente subito, consistito in plurimi atti di emarginazione, isolamento e demansionamento, nonché nell’illegittimo mancato riconoscimento della posizione organizzativa rivestita.
Nel corso dell'istruttoria, era stato accertato che la dipendente aveva progressivamente patito un processo di svuotamento sistematico delle mansioni e di marginalizzazione, pur continuando formalmente a ricoprire la responsabilità dell’ufficio.
Risultava, dunque, provato l’illecito dalla stessa subito, considerando ciascuna delle condotte, di per sé lecite, come parti di un disegno persecutorio piuttosto evidente.
Secondo la Suprema corte, i giudici di gravame avevano fatto corretta applicazione dei principi sopra richiamati, in ragione dell’accertamento di fatto che era stato compiuto.
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