Misure di prevenzione circoscritte

Pubblicato il 24 febbraio 2017

alle misure di prevenzione, purché ne siano chiaramente indicate le condizioni di applicazione, ne sia garantita la prevedibilità e limitata l’eccessiva discrezionalità degli Stati nazionali.

E’ quanto stabilito dalla Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo, parzialmente condannando l’Italia, nell'ambito di una controversia instaurata da un cittadino italiano sottoposto a misura di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno (ex Legge n. 1423/1956, in vigore al tempo dei fatti, poi modificata con D.Lgs. n. 159/2011).

Ciò che nella specie ha censurato la Grande Camera - è il fatto che i Tribunali italiani avessero applicato una misura di prevenzione, senza tuttavia specificare da quali comportamenti essa fosse scaturita, ossia, quali gli indici di pericolosità del soggetto implicato. Con ciò palesandosi una violazione della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali - CEDU (in particolar modo, artt. 5 e 6), con evidente ingerenza, altresì, nel diritto alla libertà di circolazione dei cittadini.

Ed a maggior ragione – conclude la Corte EDU con sentenza del 23 febbraio 2017, ricorso n. 43395/2009 - poiché la decisione censurata era stata presa senza che fosse imputata alcuna specifica attività criminale, ma solo sulla base di una ritenuta tendenza a delinquere dell’indagato (giustificata dall'assidua frequentazione di criminali importanti).

 

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