Misure di contrasto alla criminalità economica: reati societari e autoriciclaggio
Pubblicato il 06 agosto 2014
Si è tenuto nella giornata del 5 agosto 2014 un incontro tra i Guardasigilli, Andrea Orlando, e una delegazione del settore dell'economia, tra cui Unioncamere, Cisl, Confindustria, Abi, Confagricoltura, Confcommercio, Ugl, Confesercenti, Cgil, Cna, Copagri, Agci, Legacoop, Confcooperative, Confapi, Coldiretti, Cia, Uil, Reteimprese Italia e Uecoop.
In tale contesto, il ministro Orlando ha ricordato l'
imminente introduzione di strumenti normativi contro la criminalità economica e, in particolare, di nuove norme concernenti reati societari e autoriciclaggio.
La materia è contemplata nell'ambito della più articolata
riforma della giustizia in 12 punti, attualmente in consultazione pubblica
sul sito del dicastero della Giustizia.
Sul primo blocco di riforme, riguardanti il processo civile e la criminalità economica – ha sottolineato Orlando – “
saremo in condizioni di passare agli articolati” già entro la settimana.
False comunicazioni sociali punite come delitto
Secondo le intenzioni del Governo, le nuove disposizioni relative ai reati societari dovrebbero determinare una sostanziale
modifica delle norme incriminatrici e del regime sanzionatorio penale e amministrativo delle
false comunicazioni sociali, sia per le società quotate che per quelle non quotate.
Si prevede, in particolare, che entrambe le fattispecie vengano formulate in termini di delitto, con conseguente
prolungamento dei tempi di prescrizione e
aggravamento del quadro sanzionatorio. Rivista anche la formulazione della condotta, tale da ricomprendere il cosiddetto “
falso qualitativo”.
Introduzione del reato di autoriciclaggio
Sul fronte del contrasto all'utilizzazione dei capitali illecitamente accumulati, l'idea dell'Esecutivo è di prevedere l'
introduzione del delitto di autoriciclaggio.
Nella relazione tecnica che accompagna la riforma viene specificato che, per evitare di incorrere nella doppia punizione di uno stesso fatto delittuoso, si tratterà di
“valorizzare la natura essenzialmente finanziaria e imprenditoriale delle operazioni di sostituzione, trasferimento o impiego di denaro, beni o altra utilità, e di attribuire centralità, sotto il profilo teleologico della condotta, al dolo specifico, qualificato dalla finalità di un ulteriore vantaggio, diverso rispetto a quello proprio del delitto presupposto”.