Misure cautelari. Motivazioni integrate in fase di riesame

Pubblicato il 04 novembre 2015

Con sentenza n. 44433 depositata il 3 novembre 2015, la Corte di cassazione, Sesta sezione penale, ha rigettato il ricorso presentato da un uomo, indagato per produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti, contro l’ordinanza di conferma della misura cautelare della custodia in carcere a lui irrogata in considerazione di gravi indizi di colpevolezza.

La difesa del ricorrente, in particolare, si era opposta alla decisione del Tribunale della libertà deducendo la violazione della norma che prevede, nell’ordinanza cautelare, la necessaria esposizione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi di cui all’articolo 292, comma 2 lettera c) del Codice di procedura penale, per come novellato dalla Legge n. 47/2015, nonché la mancanza della motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza nei confronti dell’indagato ultrasettantenne.

Doglianze rigettate dai giudici di legittimità i quali, con l’occasione, hanno fornito alcune precisazioni in merito alla novella introdotta dalla Legge n. 47/2015 all’articolo 309, comma 9 del Codice di procedura penale.

Secondo la Suprema corte, in particolare, la novità introdotta in materia non impedisce al Tribunale della libertà di integrare la motivazione resa dall’ordinanza innanzi a lui impugnata in ordine ai presupposti della cautela.

Risulta, infatti, in capo al Tribunale del riesame il potere di confermare il provvedimento genetico “per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso”, ferma restando la natura interamente devolutiva dell’istanza ex articolo 309 C.p.p.

Esigenze cautelari eccezionali senza formule “sacramentali”

E’ stata, quindi, ritenuta “del tutto corretta” l’osservazione contenuta nella decisione impugnata rispetto al limite, al potere integrativo o sostitutivo, costituito dalla ipotesi di completa mancanza della motivazione riguardo i presupposti.

D'altronde – si legge nel testo della sentenza – la sussistenza di eccezionali esigenze cautelari non necessariamente deve essere espressa attraverso "formule sacramentali", essendo sufficiente la messa in evidenza di uno “spessore cautelare di eccezionale rilievo”.

E nella specie, il Tribunale, nel rigettare l’eccezione di nullità proposta, aveva correttamente negato la sussistenza della mancanza di motivazione sulla base della considerazione che il provvedimento aveva individuato un rischio elevatissimo di recidiva, avendo indicato i parametri di valutazione sia di natura oggettiva che soggettiva di tale pericolo.

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