Il Ministero dello Sviluppo Economico con tre decreti direttoriali, datati 6 ottobre 2021, ha approvato i modelli di comunicazione dei dati e delle altre informazioni necessari ai fini dei crediti d’imposta appartenenti al Piano Transizione 4.0.
Nello specifico, i tre decreti definiscono i modelli, i contenuti, le modalità e i termini di invio delle comunicazioni delle informazioni rilevanti riguardanti:
il credito d’imposta formazione, di cui all’articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e al decreto 4 maggio 2018 del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
il credito d’imposta per ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica, di cui ai commi 200, 201 e 202, dell’articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, così come definite dal decreto 26 maggio 2020 del Ministero dello sviluppo economico;
il credito d’imposta beni strumentali, di cui all’articolo 1, commi 189 e 190, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e all’art.1, commi da 1051 a 1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Restano esclusi dalla comunicazione gli investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, ordinari, ovvero non inclusi negli allegati A e B annessi alla L. 232/2016.
La finalità del Piano di Transizione 4.0 è quella di concedere crediti d'imposta per stimolare gli investimenti.
Di seguito le tre misure previste nel Piano.
Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali: con l’obiettivo di supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi.
Credito d’imposta ricerca, sviluppo, innovazione e design: la finalità è quella di stimolare la spesa privata in ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica per sostenere la competitività delle imprese e per favorirne i processi di transizione digitale e nell’ambito dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale.
Credito d'imposta formazione 4.0: pr sostenere le imprese nel processo di trasformazione tecnologica e digitale creando o consolidando le competenze nelle tecnologie abilitanti necessarie a realizzare il paradigma 4.0.
Punto comune dei tre decreti ministeriali del 6 ottobre 2021 è quello riguardante la precisazione sul mancato invio del modello di comunicazione. Specifica il MiSE (comma 5 dell’articlo 1, dei tre decreti direttoriali) che l’invio dei modelli di comunicazione non costituisce presupposto per l’applicazione del credito d’imposta e i dati e le informazioni in essi indicati sono acquisiti dal Ministero dello sviluppo economico al solo fine di valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative.
L’eventuale mancato invio dei modelli non determina comunque effetti in sede di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria della corretta applicazione della disciplina agevolativa.
Vediamo di seguito quali sono, invece, le caratteristiche proprie di ciascun modello di comunicazione per i differenti crediti d’imposta.
Circa l’applicazione del credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano nazionale Impresa 4.0, il modello di comunicazione:
è composto da un frontespizio per l’indicazione dei dati anagrafici ed economici dell’impresa che si avvale del credito d’imposta e da due sezioni per l’indicazione delle
informazioni concernenti le attività e le spese ammissibili ricadenti, rispettivamente, nell’ambito di applicazione dell’articolo 1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, e nell’ambito di applicazione dell’articolo 1, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178;
deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa e va trasmesso in formato elettronico tramite PEC all’indirizzo formazione4.0@pec.mise.gov.it
secondo gli schemi disponibili online nel sito www.mise.gov.it e riportati nell’allegato 1 del DD;
va trasmesso con tempi differenti in riferimento alle attività di formazione svolte nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019; nello specifico:
il modello di comunicazione – Sezione A – per gli investimenti effettuati nel 2020 dai soggetti solari, va trasmesso entro la data del 31 dicembre 2021.
il modello di comunicazione – Sezione B - per gli investimenti effettuati nei periodi d’imposta successivi, va trasmesso entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita a ciascun periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti.
Riguardo al tax credit per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, attività di innovazione tecnologica e attività di design e ideazione estetica, il modello di comunicazione dei dati e delle altre informazioni rilevanti:
investimenti effettuati nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 (per la generalità dell’impresa 2020), entro il 31.12.2021;
investimenti effettuati nei periodi d’imposta successivi, entro la data di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi.
Il modello di comunicazione dei dati e delle altre informazioni riguardanti l’applicazione del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese:
investimenti ricadenti sotto la L. 160/2019 entro il 31.12.2021;
investimenti ricadenti sotto la L. 178/2020 entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa ad ogni periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti, dunque per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2020 entro il prossimo 30.11.2021.
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