Chiarimento del MiSE sull’individuazione del periodo al quale si riferisce la sospensione dell’operatività della causa di scioglimento della società per perdite o riduzione del capitale sociale, alla luce dall'art. 6 del DL n. 23/2020.
La lettera circolare prot. n. 26890 del 29 gennaio 2021 riguarda, dunque, il contenuto di detta norma per la quale, a decorrere dal 9 aprile al 31 dicembre 2020, "per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del Codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del Codice civile".
Il punto critico è rappresentato dal periodo in cui devono avvenire le perdite, reputando che possono riguardare l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019.
Nella nota MiSE si fa presente che l’art. 6 in parola è stato riscritto dalla legge di Bilancio 2021 offrendo più precise indicazioni.
Infatti, ora si parla di “perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020” chiarendo che deve aversi riguardo solo alle perdite avvenute nell’esercizio 2020 (o negli esercizi non solari ricomprendenti la data del 31 dicembre 2020).
Viene escluso – continua la nota – che siano ricomprese perdite relative ad esercizi antecedenti, come da alcuni ipotizzato; queste, di conseguenza, sono soggette al regime generale, anche per quanto attiene allo scioglimento.
Dunque, si è optato per un orientamento restrittivo quando, ante modifica dell’articolo, si era ritenuto che il ripianamento potesse riguardare le perdite ante pandemia.
Il MiSe, comunque, evidenzia che le società possono procedere anticipatamente ad assumere le determinazioni previste dalla legge, rispetto al termine per il ripianamento delle perdite riferito alla data dell’assemblea che approva il bilancio dell’esercizio 2025.
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