Credito d’imposta strutture ricettive, elenco beneficiari e codice tributo

Pubblicato il 23 novembre 2022

E’ reso disponibile dal ministero del Turismo l’elenco dei soggetti risultati in regola con le verifiche effettuate sulle domande presentate per concorrere al credito d’imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere esistenti al 1° gennaio 2012. La lista dei beneficiari è contenuta nel decreto emanato dalla DG ella Valorizzazione e della Promozione Turistica del 21 novembre 2022.

Altresì, per fruire del bonus in compensazione, la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 70/2022 ha istituito il necessario codice tributo.

Credito d’imposta strutture ricettive, istruzioni

Con l’Avviso Pubblico del 26 maggio 2022, il Ministero del Turismo ha comunicato le modalità applicative per l’accesso alla piattaforma online per la concessione e autorizzazione alla fruizione del credito d’imposta in favore delle strutture ricettive esistenti alla data del 1° gennaio 2012, di cui all’articolo 79, decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

Con il decreto interministeriale 17 marzo 2022, prot. n. 3934, il Ministero del Turismo ha dettato le disposizioni applicative per l’attribuzione del suddetto credito d’imposta, in particolare:

L’agevolazione - rivolta alle strutture esistenti dal 1° gennaio 2012 – consiste in un credito d’imposta pari al 65% delle spese sostenute ed entro un limite massimo di 200.000 euro. Spetta per le spese sostenute entro il 6 novembre 2021 essendo, successivamente, stato sostituito da un nuovo credito d’imposta previsto dall’articolo 1 del Pnrr.

Gli interventi ammessi sono i seguenti:

Presentazione domande

Prevista la presentazione delle domande tramite la piattaforma online, dalle ore 12:00 del giorno 13 giugno 2022 alle ore 12:00 del giorno 16 giugno 2022.

L’istanza doveva essere compilata dal rappresentante legale dei soggetti richiedenti, come risultante dal Registro delle imprese e firmata, unitamente agli allegati, digitalmente.

Il Ministero del Turismo - entro 60 giorni dal termine di presentazione delle domande - procede alla concessione del credito, in base all’ordine cronologico di ricezione delle istanze.

Fruizione dell'agevolazione e codice tributo

Il decreto del ministero del Turismo del 21 novembre 2022 comunica che, terminate le opportune verifiche, è stata stilata la lista dei soggetti fruitori del bonus, con l’ammontare del credito spettante a ciascuno di essi.

Ogni beneficiario può visualizzare tale importo tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Successivamente le imprese riceveranno la comunicazione attestante l’importo del credito spettante da utilizzare, esclusivamente, in compensazione in base alle le modalità previste dall’articolo 5, comma 7 del decreto interministeriale del 17 marzo 2022.

A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 70 del 23 novembre 2022, ha istituito l’apposito codice tributo da indicare nel modello F24 e da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici della stessa. Il codice è il seguente:

Il numero va esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna importi a credito compensati”; nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, va inserito nella colonna “importi a debito versati”.

Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di concessione del credito, nel formato “AAAA”.

Si rammenta che il limite delle risorse disponibili è pari a 380 milioni di euro.

Come compilare le domande

Le domande possono essere compilate con le seguenti modalità:

  1. accesso tramite sistema pubblico di identità digitale (SPID), carta d’identità
    elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS) all’apposita procedura on line;
  2. inserimento di tutte le informazioni richieste per la compilazione della domanda;
  3. generazione del modulo di domanda sotto forma di “pdf” immodificabile contenente le informazioni e i dati forniti dal soggetto richiedente e successiva apposizione della firma digitale;
  4. caricamento del modulo di domanda di agevolazione di cui all’allegato n. 1 e dei relativi allegativi, di cui al successivo comma 9 debitamente compilato e sottoscritto;
  5. invio della domanda;
  6. rilascio da parte della piattaforma on line dell’attestazione di avvenuta presentazione ella domanda, recante il giorno e l’orario di acquisizione della medesima e il suo codice identificativo.

La domanda, a pena di inammissibilità, deve pervenire completa delle informazioni previste in ogni sua parte e nei relativi allegati.

Entro 60 giorni dal termine di presentazione delle domande il Ministero del turismo procede alla concessione dei crediti d’imposta sulla base dell’ordine cronologico di ricezione delle domande rilevato dalla procedura online.

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