Non vi è incompatibilità tra la determinazione della pena nel minimo edittale e la esclusione della particolare tenuità del fatto, posto che si tratta di operazioni interpretative rette da rationes differenti.
La particolare tenuità del fatto, infatti, non ha natura di causa di giustificazione (il fatto particolarmente tenue rimane ancora offensivo in quanto permane l'antigiuridicità della condotta), ma costituisce una mera condizione di non punibilità che esclude l'irrogazione della pena.
E' quanto precisato dalla Corte di Cassazione, sesta sezione penale, con sentenza n. 44417 depositata il 3 novembre 2015, nel respingere il ricorso di un imputato, condannato a 4 mesi di reclusione (tetto minimo edittale) per il reato ex art. 337 c.p. e che si era visto rigettare, in appello, la richiesta di declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p.
La Cassazione, in proposito, ha fatto proprie le considerazioni dei giudici di merito, i quali avevano escluso, nella fattispecie, la non punibilità ex art. 131 bis c.p., stante il protrarsi cronologico ed operativo dell'azione criminosa, da cui era desumibile una "assai elevata intensità del dolo".
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