Il regime di franchigia Iva per i contribuenti con volume d’affari fino a 7 mila euro e quello agevolato per le nuove iniziative produttive di cui all’articolo 13 della L. 388/2000 sono alternativi tra di loro: la persona fisica che si avvale dell’uno, infatti, non può avvalersi dell’altro. Lo precisa l’agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 297 del 18/10/2007. Chi opta per il regime agevolato è soggetto a Iva, a differenza dei contribuenti minimi in franchigia. Inoltre, il committente che nei rapporti con il fornitore, rilevi che questi ha superato di oltre il 50% il limite per avvalersi della franchigia Iva, potrà segnalarglielo al fine della presentazione della dichiarazione di variazione per il cambiamento del numero di partita Iva.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".