Determinati dall’Inps, come ogni anno, i minimali giornalieri e gli altri valori utili al calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per la generalità dei lavoratori dipendenti.
Lo comunica l’Istituto, con la propria circolare di ieri 1° febbraio, n. 11, di cui si fornisce una sintesi.
Come noto, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. n. 338/89, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 389/89, per la generalità dei lavoratori dipendenti la contribuzione previdenziale ed assistenziale non può essere calcolata su imponibili giornalieri inferiori a quelli stabiliti da leggi, regolamenti, contratti collettivi, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal CCNL.
In particolare, dunque, laddove la retribuzione da assoggettare a contribuzione sia inferiore al minimale previsto dalla legge, la contribuzione previdenziale dovrà essere comunque determinata applicando alla base imponibile il minimale legale.
Tali valori, ai sensi dell'art. 7, D.L. n. 463/1983, vengono rivalutati annualmente in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita.
Considerato che, nell'anno 2022, la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni calcolata dall'Istat è stata pari all’8,1%, i nuovi limiti sono stati calcolati e pubblicati dall'Istituto previdenziale nell’allegato A alla circolare in oggetto, con decorrenza dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2023.
Tali limiti, peraltro, devono essere ragguagliati a € 53,95 giornalieri (9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del FPLD in vigore al 1° gennaio 2023, pari a € 567,94 mensili) se di importo inferiore.
Per i lavoratori part time il cui orario di lavoro è determinato su 40 ore settimanali la retribuzione minima oraria è pari a € 8,09 mentre per quelli il cui orario normale è determinato su 36 ore detto importo è di € 7,49.
Tenuto conto della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall’Istat, il limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni convenzionali in genere è pari per l’anno 2023 a € 29,98; per soci delle cooperative della piccola pesca, il cui imponibile contributivo è dato dal salario convenzionale mensile calcolato sulla base di 25 giornate fisse al mese, la retribuzione convenzionale mensile è fissata in € 750,00.
L’aliquota aggiuntiva dell’1%, istituita a norma dell’art. 3 ter del D.L. n. 384/92, va applicata nel 2023 sulla quota di retribuzione eccedente € 52.190,00 annui (4.349,00 mensili)
Il massimale annuo di cui all'art. 2, comma 18, della L. n. 335/95 8 agosto 1995 è pari a € 113.520,00.
Detto massimale opera anche ai fini dell’applicazione dell’aliquota aggiuntiva dell’1% di cui sopra.
Il limite di retribuzione per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi, pari al 40% di € 567,94 (trattamento minimo di pensione per il 2023) è pari ad una retribuzione settimanale di € 227,18 e annuale di € 11.813,00.
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