Le misure di sostegno al reddito per i lavoratori previste per le aree di crisi complessa saranno estese per il 2018 anche alle imprese che operano nelle aree interessate dagli accordi di programma per la reindustrializzazione delle aree di crisi.
Lo prevede un emendamento al decreto Milleproroghe, approvato il 10 settembre 2018. Oggi, l’esame del Decreto legge n. 91/2018 dovrebbe continuare in vista dell’approvazione finale, dopo il via libera del Senato dello scorso 6 agosto.
Il provvedimento è atteso in Aula a Montecitorio per l’esame definitivo: in mattinata si dovrebbe votare sulle pregiudiziali di costituzionalità e, a seguire nella stessa giornata, vi dovrebbe essere la discussione generale.
Sul provvedimento è ragionevole che si ponga la fiducia, già al termine del dibattito.
I punti caldi del confronto saranno quelli sui vaccini, le banche e il blocco dei fondi per le periferie.
Secondo quanto si legge nella relazione illustrativa, l’estensione delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori previste per le aree di crisi complessa anche alle imprese che operano nelle aree di crisi si è ritenuta opportuna perché si “è venuta a determinare una potenziale disparità di trattamento per imprese e lavoratori che operano in aree che evidenziano gravi problematiche connesse alla reindustrializzazione, ma che sono interessate da accordi di programma o riconosciute quali aree di crisi industriale complessa ai sensi delle norme previgenti”.
Con altro emendamento - approvato dalle Commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera, con l’avallo anche dell’Esecutivo e della maggioranza - sono stati stanziati 5 milioni di euro per il 2019 per le imprese colpite dal terremoto del Centro Italia.
Il correttivo estende il finanziamento già previsto di 13 milioni di euro per il 2018 al 2019 e incide sull'articolo 20-bis del primo decreto terremoto, che ha introdotto un rimborso per le imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, nonché delle imprese che svolgono attività agrituristica insediate da almeno sei mesi antecedenti agli eventi sismici nelle province delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle quali sono ubicati i comuni del cratere che abbiano registrato, nei sei mesi successivi agli eventi sismici, una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 30% rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente.
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