Micro-imprese. Fino al 31 dicembre è possibile la valutazione dei rischi

Pubblicato il 18 luglio 2012 Sulla "Gazzetta Ufficiale" n. 162 del 13 luglio 2012 è stata pubblicata la Legge 12 luglio 2012, n. 101 dal titolo: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2012, n. 57, recante disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese".

Il Dl n. 57/2012 proroga alcuni adempimenti previsti dal Dlgs 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico Sicurezza Lavoro), che attuava l'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Si tratta di adempimenti che riguardano le Forze armate, la Polizia, i Vigili del fuoco, il soccorso pubblico, gli istituti di istruzione di ogni ordine e grado, le organizzazioni di volontariato, i mezzi di trasporto aerei e marittimi e le mini-imprese.

Riguardo a quest’ultime, viene disposto che i datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi connessi all'attività lavorativa fino al 31 dicembre 2012 e non più “fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012".

Infatti, secondo la nuova norma, i datori che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate ex articolo 6, comma 8, lettera f), in via di autocertificazione, “fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012".
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