Messa alla prova, solo se chiesta nella prima udienza utile

Pubblicato il 22 settembre 2015

La sospensione del processo con messa alla prova può trovare applicazione anche ai procedimenti in corso, purché la relativa istanza sia presentata nella prima udienza utile successiva all'entrata in vigore della Legge 67/2014 (17 maggio 2014) che ha introdotto l'istituto.

E' quanto affermato dalla Corte di Cassazione, sesta sezione penale, con sentenza n. 38267 depositata il 21 settembre 2015, confermando quanto già dedotto dai giudici di merito, che avevano respinto l'istanza di messa alla prova, in quanto tardivamente presentata dall'imputato (ovvero, oltre 40 giorni dopo la prima udienza utile).

Avverso la decisione di merito, ricorreva l'imputato, secondo cui la messa alla prova avrebbe potuto chiedersi durante tutta la fase dibattimentale e, quantomeno, fino all'assunzione della prova testimoniale. Per cui i giudici di merito, diversamente decidendo, non avrebbero tenuto nella dovuta considerazione il principio della retroattività della lex metior, come riconosciuto dalla Convenzione europea dei diritto dell'uomo.

Nel respingere la censura, la Cassazione ha chiarito come, in riferimento all'istituto della messa alla prova ed alla sua applicazione intertemporale, non possa invocarsi, quale parametro di legalità costituzionale, il principio di retroattività della lex mitior successiva, in quanto detto principio - secondo la stessa giurisprudenza Cedu – concerne le sole disposizioni "che definiscono i reati e le pene che li reprimono". Ed il nuovo istituto della messa alla prova è invece strutturato come percorso alternativo all'accertamento giudiziario, senza incidere sulla valenza sociale negativa del fatto.

Del tutto legittima dunque – ha concluso la Suprema Corte – la scelta di cui all'art. 464 bis comma 2 c.p.p., che non consente l'applicazione della messa alla prova ai procedimenti pendenti al momento di entrata in vigore della Legge 47/2014, se sia già decorso il termine finale per la presentazione della relativa istanza.

 

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