Nell’ipotesi in cui il giudice emetta ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, ai sensi dell’articolo 464 quater del Codice di procedura penale, non si determina l’incompatibilità del giudice medesimo nel giudizio che prosegua, nei confronti di eventuali coimputati, con le forme ordinarie.
Detta ordinanza, infatti, viene adottata nella medesima “fase” processuale, e non implica una valutazione sul merito dell’ipotesi di accusa ma costituisce “esercizio della discrezionalità giurisdizionale fondata sulla delibazione dell’inesistenza ictu oculi di cause di immediato proscioglimento” ai sensi dell’articolo 129 del Codice del processo penale, sulla verifica dell’idoneità del programma di trattamento, e su una prognosi favorevole di non recidiva.
Esclusivamente nel caso di “esuberanza” motivazionale dell’ordinanza, ossia quando la medesima esondi dai limiti richiamati, pronunciandosi sul merito dell’ipotesi di accusa e/o su altre posizioni processuali, è possibile sollecitare una verifica in concreto del requisito dell’imparzialità, mediante gli istituti della astensione per gravi ragioni di convenienza e della ricusazione per indebita manifestazione del proprio convincimento.
E’ quanto sottolineato dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 14750 depositata l’11 aprile 2016.
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