Messa alla prova retroattiva

Pubblicato il 06 giugno 2014 Secondo il Tribunale di Torino – ordinanza del 21 maggio 2014 – l'istituto della messa alla prova deve essere considerato di portata retroattiva nonché applicabile ai processi in corso.

Qualora, inoltre, si stia procedendo, nei confronti di un imputato, per diversi reati considerati cumulativamente quando per alcuni di essi potrebbe essere applicato il beneficio della messa alla prova “si ritiene sia diritto dell'imputato quello di vedere estinto uno dei reati a lui contestati”.

Separazione dei procedimenti per usufruire del beneficio

Viene, ossia, riconosciuta la possibilità, in una situazione come quella descritta, che l'interessato chieda la separazione dei procedimenti al fine di poter usufruire del beneficio suddetto.

Ed infatti – si legge nel testo del provvedimento - l'istituto della messa alla prova “non tende solo ad un obiettivo di deflazione processuale, ma, in modo più complesso, anche ad esigenze di risocializzazione della persona autrice di reati... e, dato certo non secondario, anche alla rinuncia in caso di esito positivo della messa alla prova, ad esercitare la pretesa punitiva”.
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