Merci nei depositi Iva, nessuna imposta se c’è inversione contabile

Pubblicato il 22 ottobre 2014 Facendo seguito alla sentenza della Corte di Giustizia Ue del 17 luglio 2014, causa C-272/13, relativa alla questione della compatibilità comunitaria dell'obbligo di introduzione fisica delle merci nei depositi Iva, al fine di fruire del regime sospensivo dell'imposta all'importazione, l’Agenzia delle Dogane ha emanato la circolare n. 16/D del 20 ottobre 2014, con la quale fa il punto sulle conseguenze applicative dei principi comunitari e vede in che modo gli stessi impattano sulla normativa nazionale.

Obbligo nazionale

La Corte di Giustizia Ue ha ritenuto legittima la normativa italiana, quindi, la circolare delle Dogane ricorda quali sono i vincoli previsti per il soggetto passivo:

- esiste l’obbligo per il soggetto passivo che vuole beneficiare del regime sospensivo previsto dall’articolo 50-bis del Dl n. 331/93 per l'importazione di merci in regime di deposito Iva, di introdurre fisicamente la merce importata nel deposito;
- è prevista una sanzione nel caso di inosservanza di tale obbligo.

Conseguenze sul contenzioso

Sono esclusi gli effetti sui giudizi definitivi. Anche se questi possono risultare in contrasto con il diritto comunitario, non vi è la possibilità di alcuna iniziativa in virtù del principio della intangibilità del giudicato nazionale.

Per i giudizi pendenti e gli atti ancora non impugnati, nel caso in cui non si ravvisino tentativi di frode a danno dello Stato, gli uffici sono tenuti ad abbandonare la pretesa dell’Iva all’importazione di beni non introdotti fisicamente nel deposito, se risulta comunque assolta l’inversione contabile.

Gli uffici potranno, invece, continuare a coltivare il contenzioso limitatamente alla pretesa azionata a titolo di sanzione, rideterminandone in via di autotutela l'importo.

Specifica la circolare 16/D che la portata dei principi contenuti nella sentenza C-273/13 è da limitarsi alla sola fattispecie riguardante la disciplina del deposito fiscale ai fini Iva. Tuttavia per poter procedere correttamente alla richiesta del pagamento del tributo all’importazione è onere degli uffici accertare l'effettiva esistenza di “tentativi di frode o di danno al bilancio dello Stato”, valutando nel complesso le modalità di svolgimento dell'operazione e il comportamento tenuto dai diversi attori del processo.

Profilo sanzionatorio

L’Agenzia delle Dogane conferma che la sanzione amministrativa applicabile è quella prevista dall’articolo 13 del Dlgs 471/1997 con le riduzioni contemplate in caso di tempestiva regolarizzazione. Pertanto, nei casi di specie, la sanzione pari al 30% dell’importo dell’Iva non versata all’atto dell’importazione, al ricorrere delle condizioni previste, sarà versata in misura ridotta pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo, se la regolarizzazione avviene entro il 15° giorno.
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