Mef, pronta la lista dei nuovi Paesi black list
Pubblicato il 06 maggio 2015
In attuazione di quanto previsto dalla Stabilità 2015 e come già preannunciato da un comunicato stampa del 1° aprile 2015, il ministero dell'Economia ha predisposto
due decreti sul'indeducibilità dei costi black list e sui nuovi elenchi dei Paesi a fiscalità privilegiata.
Questi provvedimenti, firmati dal ministro Pier Carlo Padoan a fine marzo scorso, però, sono stati per un po' di tempo dimenticati e mai pubblicati ufficialmente, così da non entrare in vigore. Nel frattempo, si è lavorato ad un nuovo decreto, che è una versione rivista e corretta dei precedenti, che ora attende solo la pubblicazione in “
Gazzetta Ufficiale”.
Dal confronto tra i precedenti provvedimenti di fine marzo e il nuovo decreto emergono alcune significative differenze.
In primo luogo è stata
rivista la lista dei Paesi black list. Inizialmente era stato fatto un unico elenco di Stati o territori privi di strumenti per lo scambio di informazioni a fini fiscali con l'Italia; nella versione aggiornata viene ripresa, invece, la suddivisione già operata dal Dm del
23 gennaio 2002 tra paesi cosiddetti
paradisi fiscali puri e quelli che lo sono solo
limitatamente ad alcune tipologie societarie.
Così, per quanto riguarda la lista dei paesi a fiscalità privilegiata, essa rimane sostanzialmente invariata rispetto a quanto già annunciato e viene confermata l'esclusione di alcuni Stati, come
Filippine, Malaysia e Singapore, dall’elenco di quelli ritenuti a rischio dal fisco italiano.
La motivazione di questa esclusione è da ritrovare nel fatto che questi tre Stati, oltre ad avere un accordo con l’Italia sullo scambio di informazioni, applicano già un regime generale di imposizione non inferiore al 50% di quello applicato nel nostro Paese.
Alcune novità introdotte nell’operazione di “
drafting” finale, invece, hanno portato a modificare l’elenco dei Paesi per ciò che riguarda i limiti per l’indeducibilità dei costi. Da esso saranno completamente esclusi Singapore, Emirati Arabi Uniti, Mauritius e Costarica. Discorso diverso per la Svizzera che, in un primo momento, compariva nella lista dei Paesi black list, mentre nella versione riveduta del provvedimento scompare dalla lista dell’articolo 1, ma vi rimane comunque parzialmente dato che resta valida la limitazione alla deducibilità per le operazioni con società non soggette alle imposte cantonali e municipali, come le holding, le ausiliarie e quelle di “domicilio”.