Nuove regole per rateizzazione fiscale: fino a 120 rate per difficoltà economica

Pubblicato il 02 gennaio 2025

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024 il decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 dicembre 2024 che disciplina le nuove modalità di rateazione con l’agente della riscossione, applicabili a partire dalle istanze presentate dal 1° gennaio 2025.

Il provvedimento, adottato in attuazione della Riforma della riscossione (Dlgs n. 110/2024), introduce criteri chiari per individuare lo stato di difficoltà del debitore e stabilisce il numero massimo di rate concedibili, differenziando le modalità di accesso in base alla situazione economica del contribuente. Inoltre, il decreto dettaglia le modalità per documentare i parametri richiesti dalla normativa.

Oggetto del decreto MEF

In concreto, il decreto MEF del 27 dicembre 2024, in attuazione dell’articolo 19, comma 1.3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, disciplina:

Una novità significativa riguarda i debiti fiscali non superiori a 120mila euro: in questi casi, i contribuenti possono accedere al piano di rientro con la durata massima di legge senza necessità di comprovare lo stato di difficoltà economica, ma semplicemente attestandolo.

Le novità della riforma

In particolare, la riforma introduce una progressiva estensione della durata massima dei piani di rientro. Per debiti inferiori a 120mila euro, quando il debitore si limita ad attestare la difficoltà senza documentazione a supporto, si applicano le seguenti durate massime:

Se, invece, il contribuente comprova lo stato di difficoltà, il trattamento è ancora più favorevole. Per debiti oltre i 120mila euro, il piano può arrivare fino a 120 rate mensili. Per debiti entro i 120mila euro, le durate massime sono così articolate:

Criteri per lo stato di difficoltà

Il decreto, in conformità al nuovo articolo 19 del DPR n. 602/1973, definisce i parametri che determinano lo stato di difficoltà economica del debitore:

  1. Per persone fisiche e imprese individuali in contabilità semplificata, il parametro principale è il valore ISEE del nucleo familiare.
  2. Per gli altri soggetti, si considerano:
    • l’indice di liquidità (rapporto tra liquidità differita e corrente e totale passività);
    • il rapporto tra il totale del debito verso l’agente della riscossione e il valore della produzione.

Gli allegati al decreto specificano ulteriormente le modalità di calcolo. Ad esempio:

Situazioni particolari

Il decreto identifica alcune situazioni particolari:

Strumenti per i contribuenti

Per agevolare i contribuenti, sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione sarà disponibile un applicativo dedicato, che permetterà di simulare il numero massimo di rate concedibili in base alla propria situazione economica.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Contratto di locazione nullo, restituzione dei canoni versati

03/01/2025

Nuove norme sul denaro contante e oro da investimento in GU

03/01/2025

Regime IVA non imponibile per navi in refitting: chiarimenti Entrate

03/01/2025

Mimit, 250 mln per i contratti di sviluppo nella ZES Unica

03/01/2025

Global minimum tax, regole per la fiscalità differita nell’esercizio transitorio

03/01/2025

Agricoltori, come fruire dell’esonero contributivo nei territori alluvionati

03/01/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy