Con risposta ad interrogazione parlamentare n. 5-06307 del 7 luglio 2021, il sottosegretario all’Economia, Claudio Durigon – nel corso di una seduta in commissione Finanze alla Camera, ha fornito alcuni chiarimenti sulla fruizione del Superbonus fiscale in relazione allo stato di avanzamento dei lavori (SAL).
E’ stata richiamata la circolare n. 30/E del 2020 dell'Agenzia delle Entrate, in cui sono contenuti chiarimenti in materia di Superbonus al 110% ed altri bonus edilizi.
Nello specifico, si chiedeva se fosse confermata la posizione dell’Agenzia delle Entrate in base alla quale “l’opzione per la cessione e lo sconto, alternativa alla detrazione diretta, resta condizionata dall’avanzamento dei lavori (Sal) limitatamente agli interventi che fruiscono del 110 per cento. Qualora si tratti, invece, di detrazioni ordinarie (come il 50 o il 65%), per le quali non siano stati previsti Sal, il contribuente ha facoltà di eseguire la detta scelta in qualsiasi momento, senza dover tenere conto dello stato di avanzamento degli interventi”.
Il dubbio era sorta dal momento che per tutti i bonus sulla casa, la legge non prevede in alcun modo il meccanismo dei Sal, che, invece, è stato esplicitamente disciplinato per il Superbonus al 110%.
Nella risposta parlamentare si ricorda che l'articolo 119 del Decreto Rilancio ha introdotto, tra le altre agevolazioni, il cosiddetto Superbonus che eleva al 110 per cento l'aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Il successivo articolo 121 prevede per i soggetti che sostengono negli anni 2020 e 2021 spese per la realizzazione dei suddetti interventi, la possibilità di optare alternativamente per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto o per la cessione di un credito d'imposta.
Secondo il comma 1-bis dell’articolo 121, la suddetta opzione può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori; gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento.
Tali vincoli sono, però, riferibili solo al Superbonus.
Infatti, la norma specifica che l'esercizio dell'opzione può essere effettuato anche in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Si tratta, tuttavia, di una facoltà disciplinata dalla norma che non impedisce la possibilità di esercitare comunque l'opzione qualora non siano previsti stati di avanzamento dei lavori.
MEF: opzione con SAL solo per il superbonus 110%
Con la sua risposta il sottosegretario Mef spiega come il contribuente abbia “la facoltà di esercitare l’opzione senza dover tenere conto dello stato di avanzamento degli interventi”, nel caso di lavori diversi da quelli che danno diritto al Superbonus e per i quali non siano stati previsti Sal.
Ad esempio, viene riportatol'esempio di un determinato intervento, quale può essere la sostituzione della caldaia, per il quale spetta l’ecobnus nella misura del 50% e non siano previsti Sal.
In tal caso – precisa il MEF - “può essere esercitata l’opzione per la cessione del credito corrispondente alla detrazione o per lo sconto in fattura, facendo riferimento alla data dell’effettivo pagamento”.
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