L'importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici compresi tra il 1992/1993 e il 2005/2006 non è soggetto né ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita, né ad alcuna rideterminazione triennale.
E' quanto precisato dalle Sezioni unite civili della Corte di Cassazione, con sentenza n. 20006 del 19 luglio 2024, rispondendo a una questione di massima di particolare importanza sollevata dalla Sezione Lavoro della medesima Corte per quanto riguarda i medici specializzandi e il relativo trattamento economico.
Il quesito rimesso alle SU
Alle Sezioni Unite, segnatamente, era stato chiesto di stabilire se, sulla base del complesso quadro normativo di riferimento, dovesse o meno riconoscersi il diritto del medico iscritto ad una scuola di specializzazione nel periodo fra il 1° gennaio 1994 ed il 31 dicembre 1997, e titolare della relativa borsa di studio, ad ottenere la rideterminazione triennale del compenso in funzione del miglioramento stipendiale tabellare minimo previsto dalla contrattazione relativa al personale medico dipendente del SSN ai sensi dell’art. 6 del Decreto legislativo n. 257/1991.
Nella decisione, le SU hanno analizzato la natura del rapporto derivante dall'iscrizione alle scuole di specializzazione, determinando che questo rapporto non rientra nell'ambito dell'art. 36 della Costituzione, il quale tutela il diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto.
In tal modo, la retribuzione dei medici specializzandi non può essere considerata una retribuzione nel senso costituzionale del termine.
La Corte ha inoltre chiarito che le sentenze interpretative di rigetto della Corte Costituzionale vincolano i giudici solo negativamente.
Questo significa che i giudici non devono applicare la norma dichiarata non conforme alla Costituzione, ma sono liberi di interpretare e applicare la legge in altro modo, purché tale interpretazione sia compatibile con la Costituzione.
Nel caso specifico, la Corte ha rigettato la domanda di adeguamento triennale delle borse di studio, stabilendo che le borse di studio degli specializzandi non sono soggette a incrementi né alla rivalutazione basata sul costo della vita, né alla rideterminazione triennale.
La decisione è basata su una serie di pronunce giurisprudenziali che hanno consolidato questo orientamento, evidenziando che il blocco dell'adeguamento era giustificato dalla volontà legislativa di congelare l'importo delle borse di studio al livello del 1992, per evitare la riduzione progressiva del numero dei soggetti ammessi alla frequenza dei corsi, data la cronica carenza di risorse finanziarie.
Di seguito il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite in continuità con il più recente e consolidato indirizzo della giurisprudenza delle sezioni semplici:
"l'importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici compresi tra il 1992/1993 e il 2005/2006 non è soggetto, né ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita, né all'adeguamento triennale previsto dall'art. 6, comma 1, d.lgs. n. 257 del 1991; ciò per effetto del blocco di tali aggiornamenti previsto, con effetti convergenti e senza soluzione di continuità, dall’art. 7, comma 5, d.l. n. 384 del 1992, convertito nella l. n. 438 del 1992, come interpretato dall’art. 1, comma 33, l. n. 549 del 1995; dall’art. 3, comma 36, l. n. 537 del 1993; dall’art. 1, comma 66, l. n. 662 del 1996; dall’art. 32, comma 12, l. n. 449 del 1997; dall’art. 22 l. n. 488 del 1999; dall’art. 36 l. n. 289 del 2002".
Sintesi del Caso | Un gruppo di medici specializzandi ha presentato ricorso per ottenere la rideterminazione triennale delle borse di studio per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1997, in base all'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991. Il Tribunale di Catania aveva rigettato le domande. |
Questione Dibattuta | Se l'importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione nel periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1997 debba essere soggetto alla rideterminazione triennale del compenso in funzione del miglioramento stipendiale tabellare minimo previsto dalla contrattazione collettiva del SSN. |
Soluzione della Corte di Cassazione | La Corte di Cassazione, a SU, ha stabilito che le borse di studio dei medici specializzandi per il periodo dal 1992/1993 al 2005/2006 non sono soggette a incrementi né alla rivalutazione basata sul costo della vita né alla rideterminazione triennale. |
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