Con comunicato stampa del 29 aprile 2021, l’Istituto previdenziale fornisce chiarimenti sulle ipotesi di cumulabilità tra il trattamento pensionistico e l’incarico affidato ai medici richiamati in servizio per la somministrazione del vaccino anti-covid.
In particolare, i medici titolari di pensioni di vecchiaia o di pensione anticipata che stipulino un incarico di lavoro autonomo ovvero di collaborazione coordinata e continuativa con l’Azienda sanitaria, potranno beneficiare della cumulabilità senza incorrere nella sospensione del trattamento pensionistico qualora l’incarico sia assegnato ai sensi dell’art. 2-bis, del Decreto Cura Italia e comunque non oltre il 31 dicembre 2021. In tale ipotesi la predetta cumulabilità opera anche nei casi di quota 100.
Diversamente, per quanto attiene alle situazioni di richiamo dei medici ai sensi dell’art. 3, Decreto Legge 14 gennaio 2021, n. 2, ai quali sia stato affidato un incarico a tempo determinato – e per gli incarichi fino al 31 dicembre 2022, per i titolari di pensione di vecchiaia varrà il principio dell’incumulabilità con conseguente sospensione del trattamento pensionistico.
Per i medici che prestano la propria opera attraverso un contratto di somministrazione varrà il principio di cumulabilità con la pensione di vecchiaia e con quella anticipata e l’incumulabilità con la pensione con quota 100 – sino, ovviamente, al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia –.
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