Mediazione tributaria anche per le controversie in materia di Catasto e imposta principale “postuma”

Pubblicato il 24 aprile 2013 Il Consiglio nazionale del Notariato ha dedicato lo studio n. 72-2013/T al tema della mediazione tributaria e dell’imposta principale “postuma” di registro.

Nell’ambito degli strumenti deflattivi del contenzioso tributario, accanto agli istituti dell’autotutela, del concordato e della conciliazione, da qualche tempo figura anche quello del reclamo/mediazione con riferimento agli atti notificati a partire dal 1° aprile 2012.

Lo studio del Notariato si pone come obiettivo quello di analizzare la possibilità di utilizzare tale procedura anche per risolvere quelle controversie che vedono direttamente coinvolto un notaio nell’esercizio delle sue attività tipiche. In particolare, verificare l’applicabilità del nuovo istituto deflattivo anche all’ipotesi – particolarmente rilevante in campo notarile – dell’assolvimento dell’imposta principale postuma e della sua possibile idoneità a fungere da esimente quanto all’applicazione degli interessi di mora e delle sanzioni (articolo 3, D.lgs n. 463 del 18 dicembre 1997).

Lo studio, dopo aver effettuato una preliminare disamina dei profili fondamentali dell’istituto della mediazione, con particolare riferimento soprattutto all’aspetto funzionale/procedurale, oggettivo e soggettivo, conclude asserendo che a seguito dell’integrazione dell’agenzia delle Entrate con quella del Territorio, a decorrere dal 1° dicembre 2012, sono da ricondurre nella competenza delle Entrate anche gli atti in precedenza di pertinenza del Territorio. Ne deriva che possono ora accedere alla mediazione tributaria anche alcuni atti fino a poco tempo fa esclusi come, per esempio, quelli riguardanti il tributo liquidato in relazione alla rendita attribuita e/o i relativi accessori oppure le sanzioni irrogate con il medesimo atto.

Pertanto, il contribuente deve ora procedere con l'esperimento della procedura di reclamo e/o mediazione anche nell’ipotesi di mancata presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale e, dunque, di consequenziale attribuzione della rendita presunta in esito all'aggiornamento fatto d'ufficio dalla ex agenzia del Territorio ora agenzia delle Entrate, così come può esperire la medesima procedura nelle ipotesi riguardanti l’avviso di liquidazione dell’imposta principale postuma di registro. Queste ultime ipotesi - come previsto dall’articolo 42 del Dpr n. 131/86 - si possono verificare nel caso in cui sia necessario provvedere a correggere errori od omissioni in cui il notaio sia incorso nel procedimento di autoliquidazione dell'atto.
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