Non può essere dichiarato improcedibile il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – con relativa conferma dell’ingiunzione - per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione entro il termine fissato dal giudice (nella specie, 15 giorni). Il termine per l’attivazione della mediazione non è infatti previsto dalla legge come processuale, dunque non è perentorio.
Posto che la procedura conciliativa non è assimilabile a quella ordinaria e costituisce, invero, uno strumento di risoluzione delle liti alternativo a quello giurisdizionale, la mancata osservanza di un termine finalizzato a regolare detto procedimento alternativo, non potrebbe certamente avere gli stessi effetti processuali regolati dalle norme sul procedimento ordinario. Né potrebbe essere interpretata alla stregua di un mancato avveramento della condizione di procedibilità dell’azione, con definitiva compressione del diritto d’azione costituzionalmente tutelato.
A queste conclusioni è giunta la Corte d’Appello di Milano, prima sezione civile, con sentenza del 24 maggio 2017, nell'ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
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