Mediazione obbligatoria prevale su negoziazione facoltativa

Pubblicato il 14 gennaio 2016

Con ordinanza del 23 dicembre 2015, il Tribunale ordinario di Verona – nell'ambito di un giudizio monitorio per il pagamento del doppio della caparra confirmatoria versata in sede di stipula di un contratto preliminare d’affitto mai adempiuto -  ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed assegnato alle parti un termine per presentare istanza di mediazione (rientrando, la presente controversia, tra quelle per le quali, ex art. 5 D.Lgs 28/2010, la mediazione è prevista quale condizione di procedibilità della domanda).

A tale sviluppo –precisano i giudici – non osta la circostanza che, prima di depositare il ricorso monitorio, parte ricorrente avesse invitato la controparte (senza riscontro) a stipulare una convenzione di negoziazione assistita.

Occorre infatti rammentare – prosegue il Tribunale - che l'art. 3, comma 5 primo D.L. 132/2014, convertito con L. 162/2014, prevede che "Restano ferme le disposizioni che prevedono speciali procedimenti obbligatori di mediazione e conciliazione, comunque denominati".

Cumulabili negoziazione assistita e procedure stragiudiziali obbligatorie. Se obbligatoria, va esperita la mediazione

Ciò significa che la norma impone espressamente il cumulo tra negoziazione assistita obbligatoria e procedure stragiudiziali obbligatorie, per legge o per previsione contrattuale o statutaria, salvo che la controversia non sia soggetta a mediazione obbligatoria ex lege, perché in tal caso solo questa procedura va esperita.

In altre parole, l'esito negativo di una procedura stragiudiziale prevista obbligatoriamente per una determinata controversia non esonera le parti dall'esperimento della negoziazione assistita che sia prevista per quella stessa controversia e viceversa.

Ed è evidente che, pur in mancanza di una chiara previsione normativa, lo stesso iter vada seguito anche nel caso, come quello di specie, in cui in relazione ad una controversia soggetta a mediazione obbligatoria, sia stata prima esperita una negoziazione assistita facoltativa.

Del resto una simile sequenza non appare inutilmente dilatoria, a differenza di quella inversa (negoziazione esperita dopo il fallimento della mediazione) poiché consente il passaggio ad una procedura stragiudiziale che presenta un valore aggiunto rispetto alla prima, costituito dall'intervento di un terzo imparziale, che può favorire l'esito conciliativo.

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