Mediazione: termini e modalità per richiedere il credito d'imposta

Pubblicato il 29 marzo 2024

Entro il 31 marzo 2024 è attivabile la richiesta del credito d'imposta per le mediazioni del secondo semestre 2023.

Si ricorda che, a tal fine, che il Consiglio nazionale dei commercialisti (Cndcec) ha realizzato una scheda infografica che riassume i passaggi da seguire per richiedere il credito di imposta spettante nei procedimenti di mediazione civile e commerciale.

La scheda è stata messa a punto dalla Commissione ADR e composizione negoziata del Cndcec, operante nell’area di delega su Funzioni giudiziarie e ADR a cui è delegato il consigliere segretario Giovanna Greco.

Il documento - diffuso con nota informativa Cndcec n. 20 del 23 febbraio 2024 - contiene indicazioni utili sulla richiesta del credito d’imposta che spetta alle parti che partecipano ad una procedura di mediazione e che hanno assolto al pagamento delle indennità di mediazione, dei compensi per l’assistenza legale e del contributo unificato.

Si rammenta che la domanda di attribuzione dei crediti d’imposta deve essere presentata, a pena di inammissibilità, tramite l'apposita piattaforma telematica resa disponibile dal ministero della Giustizia.

Come ricordato entro il 31 marzo 2024 è possibile presentare la richiesta per le mediazioni del secondo semestre 2023, vale a dire le mediazioni iniziate dopo il 30 giugno 2023 (data di entrata in vigore della riforma Cartabia) e concluse entro la fine del 2023.

Per l’approfondimento del tema temi si rinvia al post: Crediti d'imposta mediazione: pronta la piattaforma per le domande.

Mediazione: come richiedere il credito d'imposta

Dopo una sintesi schematica dei crediti d’imposta riconosciti alle parti per le mediazioni presentate dopo il 30 giugno 2023, il documento dei commercialisti si sofferma su come ottenere il riconoscimento dei predetti crediti.

Occorre, come sopra ricordato, accedere all'apposita piattaforma del ministero della Giustizia, mediante uno degli attuali sistemi di identità digitale vale a dire:

Dopo aver effettuato la registrazione con l’inserimento dei propri dati anagrafici, nel menu del portale occorre selezionare la voce denominata "Istanza credito d’imposta".

Una volta fatta la scelta, apparirà l'apposito form su cui inserire le informazioni richieste, ivi compreso l’indirizzo PEC del richiedente, importante per ricevere le comunicazioni necessarie alla fruizione nel mod. F24 del credito stesso.

Procedura e tempistiche

L'infografica, a seguire, ricorda che le domande di attribuzione del credito di imposta devono essere presentate, a pena di inammissibilità, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di conclusione della procedura di mediazione.

Il ministero della Giustizia, quindi, effettuate le necessarie verifiche, riconosce l'importo del credito di imposta effettivamente spettante a ciascun beneficiario, comunicandolo al richiedente, entro il 30 aprile dell’anno in cui è stata presentata l’istanza.

Ed è a decorrere dalla data di ricevimento della predetta comunicazione che i crediti di imposta sono utilizzabili in compensazione, tramite modello F24.
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