In vista dell’imminente adozione della direttiva 2018/822/UE in materia di “scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica”, con il comunicato stampa del 31 gennaio 2020, l’ADC e l’ANC hanno precisato la loro posizione in merito all'accoglimento delle prossime misure volte ad attribuire ai Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili un obbligo di delazione verso l’Amministrazione finanziaria in danno ai proprio clienti.
I Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili partono dal presupposto che, allo stato attuale, la bozza della direttiva 2018/822/UE presenta diversi profili di evidente contrasto con i principi che regolano lo svolgimento della professione.
La predetta direttiva, in particolare, sancisce l’obbligo di notifica a carico degli intermediari qualora si ponga in essere un “meccanismo transfrontaliero”. Si tratta di un meccanismo che interessa più Stati membri o uno Stato membro e un Paese terzo, laddove siano soddisfatte talune condizioni.
La platea dei soggetti obbligati alla segnalazione è ampia, afferma il comunicato stampa, e nelle maglie della disciplina si nascondono insidie che, se non individuate e opportunamente stigmatizzate, possono aprire vere e proprie voragini nel diritto.
La bozza, inoltre, aggiunge nuovi obblighi per gli intermediari, i quali in assenza di qualsiasi corrispettivo, una volta adempiuto l’obbligo di segnalazione, hanno l’incombenza di “presentare all’Agenzia delle Entrate, ogni tre mesi, una relazione periodica con cui aggiornano le informazioni (…) diventate disponibili dopo la comunicazione”.
Il Codice deontologico dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ricordano l’ADC e l’ANC, prevede il divieto da parte dei professionisti di accettare incarichi che possano comportare violazioni di leggi. Inoltre, anche l’ampia finestra di retroattività di ben sei anni della norma, ancorché limitata a specifiche operazioni, rappresenta una potenziale violazione dello Statuto del Contribuente.
La direttiva, quindi, introduce un ulteriore obbligo di comunicazione a carico della categoria ma, a ben vedere, impone il medesimo onere anche a chi si pone come suggeritore o realizzatore di operazioni transfrontaliere, improvvisando una professionalità non supportata da un percorso formativo universitario.
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