Maxisanzione e regime intertemporale

Pubblicato il 08 ottobre 2015

La Direzione per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con lettera circolare prot. n. 16494 del 7 ottobre 2015, ha fornito indicazioni per l’applicazione della maxisanzione per lavoro nero, relative al regime intertemporale, nelle more dell'emanazione delle istruzioni operative.

In particolare, il Ministero evidenzia che, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 689/1981, la nuova disciplina trova applicazione per gli illeciti commessi successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 151/2015.

Pertanto:

Rammenta, inoltre, il Ministero che, per tali fattispecie non troveranno applicazione le sanzioni relative alla mancata comunicazione obbligatoria e alla mancata consegna della lettera di assunzione, espressamente escluse dalla norma.

Si ricorda, tuttavia, che l’art. 22, D.Lgs. n. 151/2015, ha escluso, in caso di irrogazione della c.d. maxisanzione, anche l’applicazione delle sanzioni relative alle omesse registrazioni sul libro unico del lavoro.

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