Una delle operazioni più complesse da effettuare ai fini dell’applicazione della maxi deduzione fiscale del costo del lavoro al 120% e 130% è determinare il costo da assumere ai fini della determinazione della maggiorazione.
Il decreto 25 giugno 2024 fornisce le linee guida da seguire per determinare il costo del personale effettivamente sostenuto dall’impresa.
L’articolo 5 del predetto decreto, al comma 1, stabilisce che il costo da assumere ai fini della determinazione della maggiorazione al 120% e al 130% è “pari al minor importo tra quello effettivamente riferibile al personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, risultante dal conto economico ai sensi dell'art. 2425, primo comma, lettera B), n. 9, del codice civile, e l'incremento del costo complessivo del personale, classificabile nelle medesime voci, rispetto a quello relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2023”.
Come chiarito dalla Relazione illustrativa al decreto, ai fini del calcolo del beneficio fiscale si deve avere riguardo al dato contabile degli elementi descritti, senza considerare il quantum deducibile ai fini del reddito d’impresa.
Le voci di bilancio (B9 da a) a e) per il personale) da considerare sono:
Sono invece esclusi gli oneri rilevati in altre voci del conto economico come quelli relativi ai buoni pasto, le spese per l’aggiornamento professionale dei dipendenti, i costi per servizi di vitto e alloggio dei dipendenti in trasferta, nonché quelli relativi alle auto aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti.
Lo stesso comma 1 dell’articolo 5 del decreto 25 giugno 2024, nel definire i criteri da seguire per la determinazione del costo da assumere, fa limitato riferimento al costo riferibile al personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato effettuata dal 1° gennaio 2024.
Secondo quanto evidenziato dalla Relazione illustrativa in base ad un’interpretazione sistematica delle norme che tiene conto di quanto indicato all’articolo 3 del decreto citato, ai fini dell’agevolazione fiscale, rileverebbe anche la “conversione di un contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato”.
In tale caso, il costo da assumere ai fini del beneficio sarebbe quello sostenuto in relazione al contratto a tempo indeterminato a decorrere dalla data della conversione del contratto.
C’è però da interrogarsi sulla valenza del termine “conversione”, a-tecnicamente utilizzato nella Relazione illustrativa.
Tale termine, è invece opportuno ricordare, nell’ordinamento giuridico italiano assume un significato tecnico preciso, contenendo, al suo interno, il più ristretto concetto di trasformazione.
Al riguardo è pertanto opportuno attendere le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate.
Il costo complessivo del personale deve essere depurato degli importi relativi:
I soggetti che non adottano lo schema di conto economico ai sensi dell’articolo 2425 del Codice civile assumeranno le corrispondenti voci del costo del personale che, in caso di adozione di tale schema, sarebbero confluite nelle medesime voci di cui al primo comma, lettera B), numero 9), dell’articolo 2425 del Codice civile.
I costi riferibili al personale dipendente sono imputati temporalmente in base alle regole applicate da ciascun soggetto ai fini della determinazione del reddito.
Pertanto, per i soggetti che adottano il regime di contabilità semplificata (art. 66 del TUIR), ovvero per gli esercenti arti e professioni che svolgono attività di lavoro autonomo (articolo 54 del TUIR), l’imputazione dei costi del personale ai fini della determinazione della maggiorazione seguirà il criterio di cassa.
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