Matrimonio per motivi di interesse, no al mantenimento

Pubblicato il 11 gennaio 2018

Non va riconosciuto alcun diritto al mantenimento in favore di uno dei coniugi se, al momento della separazione, non si è ancora realizzata nessuna comunione materiale e spirituale tra i due.

E’ quanto ribadito dalla Corte di cassazione nel confermare la decisione della Corte di appello che aveva rigettato, nell’ambito di un procedimento per la separazione di due coniugi, la domanda volta al riconoscimento di un assegno di mantenimento avanzata dalla ex moglie.

Nella vicenda esaminata, i giudici di merito avevano riscontrato che il matrimonio era durato solo 28 giorni, senza che i coniugi, precedentemente, avessero convissuto e senza, quindi, che si fosse instaurata una vera comunione materiale e spirituale fra di loro.

Del resto, i due si erano anche accusati reciprocamente di aver concordato il matrimonio per motivi estranei alla volontà di una effettiva unione coniugale, ammettendo, di fatto, l'esistenza di interessi prettamente economici.

E secondo la Suprema corte – sentenza n. 402 del 10 gennaio 2018 - la valutazione della vicenda nei termini prospettati dalla Corte di secondo grado si palesava del tutto “coerente”, avendo quest’ultima riscontrato che tra i due coniugi si erano realizzati esclusivamente accordi economici, senza che vi fosse stata alcuna condivisione di vita e senza l'instaurazione di un vero rapporto affettivo qualificabile come affectio coniugalis.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Masaf: aiuti alle imprese di pesca per il fermo obbligatorio 2023

04/04/2025

Bonus nido 2025: ricevuta di pagamento in luogo della fattura, quando?

04/04/2025

Incentivi contributivi a tempo e in scadenza: 3 su 10 sono operativi

04/04/2025

ISEE 2025 e nuovo modello DSU, le istruzioni Inps

04/04/2025

Cessione di terreno da privato: soggettività IVA se l'attività è economica

04/04/2025

Corte UE: ok a praticantato forense presso avvocato stabilito in altro Paese UE

04/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy