Matrimoni tardivi Reversibilità salva

Pubblicato il 15 luglio 2016

E’ incostituzionale la previsione c.d. “anti – badanti” di cui all'art. 18 comma 5 D.L. 98 del 6 luglio 2011 (convertito con modificazioni dalla Legge 111/2011) secondo cui, con effetto dalla pensioni decorrenti dal primo gennaio 2012, l’aliquota percentuale della pensione in favore del superstite del pensionato è ridotta - nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad età del medesimo superiore ai 70 anni e con differenza di età tra i coniugi superiore a 20 anni – del 10% in ragione di ogni anno di matrimonio mancante rispetto al numero di dieci.

Lo ha stabilito la Corte Costituzionale, accogliendo il ricorso di incostituzionalità, in ordine alla predetta previsione, da parte della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio.

La ratio della misura restrittiva sopra descritta – puntualizza la Consulta -  risiede nella presunzione che i matrimoni contratti da chi abbia più di settant'anni con una persona di vent'anni più giovane, nascondano l’intento di frodare le ragioni dell’Erario.

Presunzione matrimonio fraudolento Irragionevole

Si tratta tuttavia di una presunzione di frode alla legge, connotata in termini assoluti, in quanto preclude ogni prova contraria.

Appare dunque evidente – proseguono i giudici costituzionali - l’intrinseca irragionevolezza della disposizione impugnata, che pur di accentuare la repressione di illeciti oltretutto già sanzionati dall'ordinamento con previsioni mirate, enfatizza la patologia del fenomeno, partendo dal presupposto di una genesi immancabilmente fraudolenta del matrimonio tardivo.

Scelte personali Abitudini e propensioni cambiano

Così ragionando, il legislatore non ha infatti tenuto conto del non trascurabile cambiamento di abitudini e propensioni collegate a scelte personali, come emerge nitidamente dalla costante giurisprudenza costituzionale, che prende in esame disposizioni dal contenuto affine, volte ossia a negare il diritto alla pensione di reversibilità nell’ipotesi di matrimonio durato meno di due anni, celebrato dopo la cessazione dal servizio e dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età.

Contraddetto fondamento solidaristico reversibilità

Pertanto nell'attribuire rilievo all'età del coniuge titolare di trattamento pensionistico al momento del matrimonio ed alla differenza di età tra i coniugi – conclude la Corte Costituzionale con sentenza n. 174 del 14 luglio 2016 -  la disposizione in esame introduce una regolamentazione irragionevole ed incoerente con il fondamento solidaristico della pensione di reversibilità, che ne determina la finalità previdenziale, presidiata dagli artt. 36 e 38 Cost. ed ancorata dal legislatore a presupposti rigorosi. Irragionevolezza ancora più marcata se si tiene conto dell’ormai riscontrato allungamento dell’aspettativa di vita.

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