Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota prot. n. 22350 del 18 dicembre 2015, ha trasmesso ai propri Uffici la nuova modulistica da utilizzare per la convalida delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri.
Nella prima parte del modulo in questione - recante l'informativa sui diritti spettanti alla lavoratrice madre/al lavoratore padre - è stato precisato che l'estensione dell'indennità prevista per il licenziamento anche all'ipotesi di dimissioni della lavoratrice madre/del lavoratore padre (ex art. 55, comma 1, D.Lgs. n. 151/2001), è riferita soltanto a quelle presentate fino al compimento del primo anno di vita del figlio ed stato introdotto il riferimento:
Inoltre, sempre nella nota prot. n. 22350/2015 è specificato che, per agevolare l'indagine sulla genuinità del consenso prestato alle dimissioni/risoluzioni consensuali, nel nuovo modulo sono state aggiunte due voci concernenti l'avvenuta richiesta di fruizione degli istituti normativi e contrattuali a sostegno della genitorialità ed il conseguente effettivo godimento degli stessi.
Il Ministero sottolinea, infine, che in caso di applicazione dell’art. 2112 c.c., il personale che riceverà la richiesta di convalida dovrà chiarire al lavoratore interessato che in presenza di rilevanti modifiche delle condizioni di lavoro in occasione del trasferimento d'azienda che abbiano determinato la decisione di dimettersi della lavoratrice/del lavoratore, si applica la disciplina delle dimissioni per giusta causa.
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