Quali sono le voci retributive da prendere in considerazione per calcolare il quantum dell’indennità di malattia? Secondo la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 27552 del 2 dicembre 2020, la disciplina che rileva ai fini della determinazione dell’ammontare dell’indennità di maternità è contenuta esclusivamente nell’art. 23 del D.Lgs. n. 151/2001, che si limita a richiamare le voci retributive da prendere in considerazione per calcolare il quantum delle indennità di malattia, ma non dispone alcunché in relazione alla misura della loro computabilità.
Nel caso di specie, veniva contesta l’incidenza nella misura del 50%, quindi non per intero, di una voce retributiva ai fini della determinazione della base di calcolo della suddetta indennità, avendo la Corte d’Appello ritenuto valida tale operazione di computo.
Gli ermellini hanno disatteso l’impostazione dei giudici di secondo grado, secondo i quali per determinare la retribuzione imponibile dell’indennità di maternità incidono gli stessi elementi che vengono considerati agli effetti della determinazione delle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria per le indennità economiche di malattia.
Infatti, i giudici di legittimità hanno chiarito che il suddetto rinvio non incide sulla retribuzione da prendere a riferimento per determinare l’ammontare dell’indennità di maternità, la quale, per effetto dell’art. 23 del D.Lgs. n. 151/2001, è pari all’80% della retribuzione media globale giornaliera.
In conclusione, è a tale retribuzione che occorre fare riferimento, senza che si possa fare applicazione del sistema di calcolo previsto per l’indennità di malattia, che invece implica il computo parziale di alcune voci retributive.
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