Sebbene la legge richieda l’esibizione, ad opera della lavoratrice, dei certificati medici di gravidanza ed esistenza in vita del neonato al datore, la documentazione può ben essere sostituita dalla conoscenza effettiva che il datore ne abbia avuto. Pertanto rileva, per corte (sentenza 3620 del 16 febbraio 2007), il fatto essenziale della conoscenza dello stato di gravidanza, come dell’esistenza in vita del bimbo, non quello formale dell’invio del certificato medico. E’ quindi respinto il ricorso dell’azienda che - licenziata la lavoratrice sostenendo che ella non aveva presentato il certificato di gravidanza, né quello di esistenza in vita dopo il parto – eccepiva, in Cassazione, la violazione della normativa di cui al Testo unico su maternità e congedi parentali.
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