Il versamento dei conferimenti in denaro effettuato in sede di costituzione di una S.r.l. può essere eseguito:
Ciò, sulla base del novellato articolo 2464, comma 4, del Codice civile, per come modificato dal Decreto legge n. 76/2013.
E’ quanto sottolineato dalla Commissione per l'elaborazione dei principi uniformi in tema di società del Consiglio notarile di Milano nel testo della nuova massima societaria n. 148, approvata, il 17 maggio 2016, unitamente ad altri 11 orientamenti, tutti in materia di S.r.l., che verranno presentati il 27 maggio, nel corso di un convegno organizzato dal Consiglio Notarile di Milano in collaborazione con la Scuola del Notariato della Lombardia sul tema “Il punto sulle srl”.
Le due seguenti massime, la n. 149 e la n. 150, sono dedicate ad alcune clausole sugli amministratori della S.r.l. e riguardano, rispettivamente, i relativi requisiti e cause di ineleggibilità e decadenza e la riserva esclusiva di competenze gestorie a favore dei medesimi.
Viene, in particolare, evidenziata, da un lato (massima n. 149), la legittimità di clausole statutarie che, oltre a richiamare le cause di ineleggibilità e decadenza delle s.p.a., introducano ulteriori cause di ineleggibilità e decadenza ovvero subordinino l'assunzione dell’incarico di amministratore alla presenza o assenza di determinati requisiti o cause ostative.
Dall’altro (massima n. 150), si afferma la possibilità che una clausola dello statuto ostacoli, in tutto o in parte, ai soci il potere di concentrare su di sé le decisioni gestorie, riservandole in via esclusiva all'organo amministrativo. Questo, ferma restando l'inderogabile competenza dei soci sulle decisioni di cui all’articolo 2479, comma 2, del Codice civile.
A seguire, la massima n. 151 si occupa del recesso in presenza di una clausola di mero gradimento prevedendo che, qualora quest’ultima non preveda condizioni e limiti, è legittimo sancire espressamente che ai soci spetti il diritto di recesso unicamente quando il gradimento venga richiesto e negato.
Il divieto temporaneo di trasferimento delle partecipazioni di s.r.l. è la tematica della massima n. 152, nella quale si ritiene legittima la clausola statutaria che, in presenza di un divieto temporaneo per un periodo superiore ai due anni, escluda la facoltà di recesso per l'intero periodo di intrasferibilità, sempre che il termine apposto al divieto di trasferimento non sia tale da rendere il divieto assoluto e non temporaneo.
Nella massima n. 153 vengono, invece, considerate possibili eventuali clausole statutarie che attribuiscano ai soci o ad alcuni di essi il diritto di riscattare in tutto o in parte le partecipazioni di altri soci, al ricorrere di determinati presupposti o durante determinati periodi di tempo. Questo, nel rispetto della regola della equa valorizzazione delle partecipazioni sociali prevista nei casi di recesso legale.
Le massime n. 154 e 155 riguardano le clausole dello statuto che rispettivamente prevedano, il diritto di opzione più che proporzionale e il diritto all’aumento gratuito più che proporzionale.
La n. 156 si occupa, nel dettaglio, del contenuto della clausola che consente alla maggioranza di escludere o limitare il diritto di opzione, mentre la n. 157 è dedicata alla circolazione del medesimo diritto e alla disciplina della prelazione sull’inoptato.
L’introduzione della clausola che consente alla maggioranza di escludere o limitare il diritto di opzione è il tema della massima n. 158.
Per finire, la massima n. 159 (Deliberazione di aumento gratuito non proporzionale nella s.r.l.) afferma la legittimità, anche senza un'apposita clausola statutaria in tal senso, della deliberazione di aumento gratuito del capitale sociale, con assegnazione delle partecipazioni ai soci in misura non proporzionale alle quote di capitale da ciascuno possedute.
Il testo delle massime, con le relative motivazioni, è reperibile sul sito del Consiglio notarile di Milano.
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