L’INPS sta conducendo una campagna di recupero contributi previdenziali e assistenziali nei confronti di quei datori di lavoro che hanno omesso il versamento per presunto sforamento del massimale contributivo. Infatti, se all’esito dei controlli l’operatore dovesse vedere confermate sia la presenza di anzianità contributiva antecedente la data del 1° gennaio 1996 sia l’assenza di esercizio dell’opzione per il sistema contributivo, procederà al recupero dei contributi non versati applicando l’aliquota IVS piena.
A tal fine l’INPS ha predisposto un modello di diffida che dovrà essere indirizzato al datore di lavoro inadempiente a mezzo PEC. Il versamento contributivo dovrà avvenire entro 90 giorni decorrenti dalla data di notifica della diffida.
A specificarlo è l’INPS, con il messaggio n. 5062 del 31 dicembre 2020.
Il massimale contributivo, disciplinato dall’art. 2, co. 18, della L. n. 335/1995, costituisce il limite di valore annualmente rivalutato oltre il quale la retribuzione non deve essere assoggettata a prelievo di contributi previdenziali. Esso riguarda i lavoratori privi di anzianità contributiva riferibile a periodi anteriori al 1° gennaio 1996 ovvero coloro che abbiano optato per il regime contributivo.
Alla luce della normativa richiamata, l’Istituto Previdenziale ha proceduto all’estrazione dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) individuando tutte le denunce che, tra il 2015 e il 2016, avevano valorizzato il campo.
Sono state individuate, in particolare, le seguenti due tipologie di anomalia:
Se all’esito dei descritti controlli l’operatore INPS dovesse vedere confermate le seguenti due circostanze:
la Struttura territoriale procederà al recupero dei contributi non versati applicando l’aliquota IVS piena all’imponibile esposto come <EccedenzaMassimale>.
Per tutte le casistiche considerate, l’INPS ha predisposto un modello di diffida che dovrà essere indirizzato al datore di lavoro inadempiente a mezzo PEC, tramite la sezione “Contatti” del Fascicolo Elettronico del Contribuente.
La diffida indica l’imponibile sottoposto a IVS, i contributi dovuti e le sanzioni civili applicabili, da calcolarsi secondo quanto disposto dall’art. 116, co. 8, lett. a), della L. n. 388/2000.
Vista la necessità da parte dei datori di lavoro di ricostruire con i lavoratori i passaggi interni che hanno determinato l'esposizione degli imponibili come eccedenza massimale, si è ritenuto di accordare un termine di adempimento pari a 90 giorni decorrenti dalla data di notifica della diffida. In caso di contestazione l’azienda potrà far pervenire, entro il medesimo termine, le proprie controdeduzioni in risposta alla comunicazione di invio del modello di diffida.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".