Mansioni: sull’applicazione del Jobs Act i giudici non sono d’accordo

Pubblicato il 30 ottobre 2015

L’art. 3 del D.Lgs. n. 81/2015 ha riscritto l’art. 2103 c.c. ed i giudici sono adesso chiamati a valutare se la riforma si applichi a modifiche di mansioni poste in atto prima dell’entrata in vigore del Jobs Act e continuate dopo tale data.

Il Tribunale di Roma, con sentenza del 30 settembre 2015, ha sostenuto che il demansionamento del lavoratore costituisce una sorta di illecito permanente, nel senso che esso si attua e si rinnova ogni giorno in cui il dipendente viene mantenuto a svolgere mansioni inferiori rispetto a quelle che lo stesso, secondo la legge ed il contratto, avrebbe diritto di svolgere.

Conseguentemente, la valutazione della liceità o meno della condotta posta in essere dal datore di lavoro nell’esercizio del suo potere di assegnare e variare le mansioni che il dipendente è chiamato ad espletare, va necessariamente compiuta con riferimento alla disciplina legislativa e contrattuale vigente giorno per giorno.

Di altro indirizzo è il Tribunale di Ravenna che, con sentenza del 22 settembre 2015, ha escluso l’applicabilità della nuova normativa quando il demansionamento si è prodotto nel vigore della legge precedente, a nulla rilevando il fatto che lo stesso continui nel vigore del Jobs Act che, tra l’altro, non contiene alcuna norma di natura retroattiva né intertemporale.

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