Mansione in esubero assegnata prima del recesso? Licenziamento illegittimo

Pubblicato il 03 giugno 2021

E’ illegittimo, in quanto non conforme ai canoni di correttezza e buona fede, il licenziamento intimato a un dipendente, addetto a mansioni diverse da quelle considerate in esubero, che sia stato adibito a queste ultime solo pochi mesi prima del recesso.

Così la Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 14990 del 28 maggio 2021, pronunciata a conferma della declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato ad una dipendente al termine di una procedura di mobilità, conclusasi con accordo sindacale, nella quale si denunciava un esubero di 7 unità lavorative.

L’interessata, nell’impugnare il recesso, aveva lamentato di aver sempre svolto una mansione diversa, e di essere stata da ultimo adibita, in via provvisoria, a quella dichiarata in esubero nell'ambito del suddetto licenziamento collettivo.

Essendo stata destinata, da parte della società, a tale ultima mansione solo "temporaneamente", la stessa non avrebbe dovuto essere inserita tra i profili in esubero.

Principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto

Tribunale e Corte d’appello avevano accolto l’impugnazione della lavoratrice, annullando il licenziamento e condannando parte datoriale alla reintegra della dipendente nel posto di lavoro ed al pagamento dell'indennità risarcitoria nel limite massimo di 12 mensilità della retribuzione globale di fatto percepita, detratto l'eventuale aliunde perceptum.

Statuizione, questa, confermata anche dalla Suprema corte, per la quale la sentenza impugnata aveva ribadito un elementare principio di civiltà giuridica e di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, quello secondo cui non è conforme a tali canoni il licenziamento di un dipendente addetto a mansioni diverse da quelle considerate in esubero ed adibito a queste ultime solo pochi mesi prima del recesso.

Ciò, a prescindere dalla considerazione che la Corte di merito non aveva affatto statuito sulla legittimità della soppressione della posizione lavorativa di riferimento, né avrebbe potuto farlo, trattandosi di scelte insindacabili dell'imprenditore.

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