Manovra di Bilancio 2019, online le schede esplicative

Pubblicato il 14 febbraio 2019

Al fine di agevolare gli utenti nella consultazione delle numerose disposizioni di natura fiscale, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato l'11 febbraio 2019, sul proprio portale telematico (Dipartimento Finanze), le schede relative al Decreto Fiscale (D.L. n.119/2018) e alla Legge di Bilancio (Legge n.145/2018).

Per ciascun intervento introdotto, le schede mostrano in maniera sintetica ed immediata alcune informazioni, quali: la norma di riferimento, una breve descrizione, l’obiettivo perseguito, i destinatari ed i termini di efficacia. Vediamo sinteticamente alcuni dei principali interventi.

Legge di Bilancio 2019, le principali misure fiscali

Tra le tante misure in materia fiscale previste dalla Legge di Bilancio 2019 (L. n. 145/2018), vi è da segnalare certamente:

In particolare, con il primo intervento (art. 1, co. 2), è stato sterilizzato per il 2019 l’aumento dell’aliquota IVA ridotta del 10% e dell’aliquota IVA ordinaria del 22%. Pertanto, l’incremento dell’aliquota ordinaria dell’IVA, nella misura di 3,2 punti percentuali, è rinviato al 2020. È altresì rinviato al 2021 l’ulteriore incremento di 1,5 punti percentuali, nonché in pari misura per ciascuno degli anni successivi. L’incremento dell’aliquota ridotta di 3 punti percentuali è rinviato all’anno 2020.

Per quanto concerne la mini Ires (art. 1, co. 28-34), è stata disposta la riduzione di nove punti percentuali dell’aliquota IRES, dal 24% al 15%, per la quota di utili accantonati a riserve - diverse da quelle che si considerano non disponibili - utilizzata per incrementare gli investimenti, effettuati nel territorio dello Stato, in beni strumentali nuovi (ad eccezione dei beni immobili e dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti) e nel personale dipendente occupato. La finalità è di agevolare, in chiave di attuazione della “flat tax”, la crescita aziendale determinata dagli investimenti incrementali in beni strumentali e in occupazione.

All’art. 1, co. 60-65 della L. n. 145/2018, è stata disposta la proroga:

Decreto fiscale, le principali misure fiscali

Il secondo intervento legislativo adottato dal governo, che esplica i suoi effetti per quest’anno, è il Decreto Fiscale (Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 dicembre 2018, n. 136).

Tra le principali misure è possibile annoverare:

Sul primo punto, all’art. 4 è disposto l’annullamento automatico (senza alcuna richiesta da parte del contribuente) dei singoli debiti, risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, di importo residuo fino a 1.000 euro, calcolato al 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del decreto legge), comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.

Si ricorda, a tal proposito, che lo stralcio fino a 1.000 euro non si applica per i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

In materia di fatturazione elettronica, invece, il Decreto fiscale prevede, innanzitutto, l’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti che applicano il regime forfettario di cui alla L. n. 398/1991 (tra cui le associazioni sportive dilettantistiche), se nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000. Tali soggetti, pertanto, possono emettere fattura in formato cartaceo.

Inoltre, è stata disposta la riduzione delle sanzioni in caso di fattura elettronica emessa oltre i termini. In pratica, non saranno applicate sanzioni se la fattura elettronica è emessa con ritardo ma entro il termine utile per far concorrere l’imposta ivi indicata alla liquidazione del periodo di competenza (mensile o trimestrale); trovano, invece, applicazione le sanzioni, ma ridotte dell’80% (quindi nella misura del 20% degli importi previsti), se la fattura, emessa tardivamente, partecipa alla liquidazione periodica del mese o trimestre successivo a quello di competenza.

Sui termini di emissione della fattura, invece, è previsto che la stessa possa essere emessa entro 10 giorni dall'effettuazione dell'operazione, anziché al momento stesso di effettuazione dell'operazione, nel presupposto che tale più ampio termine sia funzionale alla emissione elettronica del documento. In considerazione di tale modifica è previsto, inoltre, che nella fattura sia indicata anche la data di effettuazione dell'operazione, se diversa da quella di emissione della fattura.

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