Manovra correttiva: i nuovi adempimenti in vigore dal 1° luglio 2010

Pubblicato il 01 luglio 2010

Con l’avvio del mese di luglio scattano alcuni obblighi disciplinati dal decreto legge n. 78/2010.

L’articolo 25 della Manovra estiva ha, infatti, disposto, a partire dal primo giorno del mese di luglio, che banche e uffici postali devono operare una ritenuta a titolo d’acconto dell’imposta sul reddito del 10% sugli importi bonificati dai clienti ai loro fornitori per il pagamento delle spese relative a interventi di recupero edilizio o di risparmio energetico. Scopo della norma è quello di evitare le frodi che possono essere intentate a danno dell’Erario, dal momento che se da una parte vi è il cliente esercita il diritto alla detrazione, dall’altra, il fornitore non emette fattura oppure la emette, ma poi non la registra in sede di dichiarazione dei redditi. Nulla cambia, quindi, per i contribuenti che sono i committenti delle opere di ristrutturazione e di risparmio energetico che potranno continuare a beneficiare della detrazione fiscale. Il cambiamento riguarda solo le banche e le poste che devono applicare la ritenuta sui pagamenti effettuati con bonifico, al momento dell’accredito dei pagamenti effettuati con i citati mezzi, e devono operare la ritenuta a titolo di acconto d’imposta sul reddito percepito dai beneficiari del bonifico, con obbligo di rivalsa.

Con un emendamento al disegno di legge del Dl 78/2010 è stata decisa la sospensione dei versamenti tributari per i contribuenti della regione Abruzzo, colpiti dal sisma del 6 aprile 2009. Si tratta di una proroga parziale. Il versamento dei tributi è stato differito al 20 dicembre 2010, con ripresa dei pagamenti – senza sanzioni e senza interessi – a partire dal 1° gennaio 2011. La proroga interessa le persone fisiche esercenti impresa, arte o professione; i soggetti collettivi; società di persone; società di capitali o soggetti diversi dalle persone fisiche con volume d’affari non superiore a 200mila euro.

Un altro emendamento presentato alla “Manovra correttiva” in sede di conversione, riguarda il tema della riscossione e richiede più tempo per l’esecutività degli avvisi di accertamento notificati a partire dal 1° luglio 2011. L’esecutività degli atti, infatti, viene differita a 60 giorni invece che farla coincidere con la data di notifica. La sospensione giudiziale per i crediti tributari e contributivi può essere allungata dal giudice ordinario per altri 150 giorni, passando così a 300 giorni. Inoltre, per ciò che concerne la valenza di titolo esecutivo degli avvisi di debito Inps, si unificano le procedure di riscossione e si riducono da 90 a 60 giorni i termini per l'intimazione ad adempiere da parte del contribuente mentre nell'avviso stesso dovranno essere precisati, oltre al periodo di riferimento al quale l'avviso stesso si riferisce, anche gli importi addebitati ripartita fra capitale, sanzioni e interessi ove dovuti.

Alcune correzioni sono state proposte anche in materia di requisiti per il conseguimento della pensione di anzianità e per la maturazione della pensione di vecchiaia. Con emendamento, presentato dal relatore Antonio Azzollini, è stato introdotto il nuovo articolo 12-bis, con cui si stabiliscono i nuovi requisiti di età e anzianità contributiva che vengono rivisti sulla base dell’incremento della speranza di vita. Dunque non basta più aver compiuto i 65 anni di età oppure aver maturato 40 anni di contributi. A partire dal 1° gennaio 2016 (è stato spostato di un anno in avanti l’adeguamento rispetto al 2015 inizialmente previsto), il rinnovo dei requisiti di pensione verrà fatto a cadenza triennale in relazione all’aumento della speranza di vita che i contribuenti vantano all'età di 65 anni, calcolata dall'Istat. In fase di prima applicazione, l’aggiornamento non potrà superare i tre mesi e non vi sarà adeguamento in caso di diminuzione di speranza di vita.

Infine, sempre in base alle recenti prescrizioni dettate dal Decreto legge n. 78 del 2010, a partire dal 1° luglio le richieste di registrazione dei contratti di locazione e di affitto di immobili dovranno essere corredate dall'indicazione dei dati catastali a pena di pesanti sanzioni. In particolare, in caso di mancata o errata indicazione dei dati, le parti saranno sanzionate con una multa quantificata nell'importo tra il 120 ed il 240% dell'imposta di registro.

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